Justizze.

La banca dati giuridica svizzera con IA.

Justizze. Art. 6 ALC

Tribunale federale

Cittadina italiana perde permesso dimora UE/AELS: inabilità sopravvenuta dopo perdita status lavoratore e assenza mezzi finanziari (Art. 4 All. I ALC)

Data
05.09.2024
Numero d'incarto
2C_290/2024
Corte
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 105 LTF Art. 6 ALC

Riassunto

Una cittadina italiana residente in Svizzera dal 2005 contesta il rifiuto delle autorità ticinesi di rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS e di rilasciarle un permesso di domicilio. La ricorrente, divorziata nel 2013 e madre di due figli maggiorenni, sostiene di aver diritto al mantenimento del permesso in quanto persona che ha cessato l'attività lavorativa per motivi di salute o, in subordine, quale persona senza attività lucrativa. Le autorità cantonali hanno negato entrambi i titoli di soggiorno confermando la decisione in tutti i gradi di giudizio precedenti.

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile, limitando l'esame alle questioni oggetto della precedente sentenza di rinvio ed escludendo le nuove censure basate sull'art. 50 LStrI e sull'art. 8 CEDU, formulate tardivamente rispetto alla procedura di rinvio del 2019.

Nel merito, la Corte conferma che non sussistono i presupposti per il diritto di rimanere in Svizzera ai sensi dell'art. 4 allegato I ALC in relazione con il regolamento 1251/70. Dai fatti accertati vincolanti ex art. 105 cpv. 1 LTF emerge che la ricorrente ha perso lo status di lavoratrice dipendente al massimo nel febbraio 2012, mentre l'inabilità permanente al lavoro è intervenuta solo il 18 aprile 2013; mancando quindi la continuità tra status di lavoratore e insorgere dell'inabilità, il diritto di permanenza non può essere riconosciuto. Inoltre, l'attività svolta presso il Comune di X.________ tra ottobre 2012 e aprile 2013, con guadagni medi di 553.45 franchi lordi mensili per 5.48 ore settimanali, è stata giudicata meramente marginale e accessoria, insufficiente a far riacquistare lo status di lavoratore ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 allegato I ALC.

Anche la richiesta di permesso per persone senza attività economica viene rigettata poiché la ricorrente percepisce prestazioni complementari AI, circostanza che attesta l'assenza dei mezzi finanziari sufficienti richiesti dall'art. 24 cpv. 1 allegato I ALC e che la giurisprudenza equipara all'assistenza sociale. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta perché il ricorso appariva fin dall'inizio privo di probabilità di successo ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LTF; il Tribunale rinuncia tuttavia alla riscossione delle spese ex art. 66 cpv. 1 LTF.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

Sentenze correlate