Proprietario ricorre contro licenza edilizia senza indicare società istante: irricevibilità legittima, nessun formalismo eccessivo (art. 29 Cost.)
- Data
- 19.08.2026
- Numero d'incarto
- 1C_275/2026
- Corte
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 105 LTF Art. 5 Cost Art. 29 Cost Art. 29a Cost Art. 717 CO
Riassunto
Il proprietario di un fondo su cui sorge una discarica ha presentato ricorso amministrativo avverso il diniego di una variante alla licenza edilizia per l'ampliamento dei materiali ammessi, agendo in nome proprio senza menzionare la società gestitrice della discarica, unica istante in licenza. Le autorità cantonali hanno dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che la norma edilizia cantonale attribuisca tale legittimazione esclusivamente all'istante in licenza e non al proprietario del fondo, e che il vizio fosse di natura sostanziale e non sanabile. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale federale lamentando formalismo eccessivo, violazione della garanzia alla via giudiziaria e del principio della buona fede, sostenendo che l'identità tra il firmatario del ricorso e l'organo rappresentativo della società rendeva manifesta la volontà ricorsuale.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile, confermando l'irricevibilità del gravame cantonale. La Corte ha rilevato che il ricorso presentato al Consiglio di Stato non conteneva alcun riferimento alla società B.________ SA né indicava che il ricorrente agiva in suo nome e per suo conto, limitandosi a citare il ricorrente persona fisica come proprietario del fondo. Tale accertamento vincolava il Tribunale federale ai sensi dell'art. 105 LTF, poiché i ricorrenti non ne avevano dimostrato l'arbitrarietà.
La Corte ha stabilito che l'applicazione rigorosa dell'art. 21 cpv. 2 della legge edilizia cantonale, che definisce tassativamente la cerchia dei soggetti legittimati a ricorrere includendo l'istante in licenza ma non il proprietario, non configura formalismo eccessivo ex art. 29 cpv. 1 Cost. La persona fisica e la società costituiscono entità giuridiche distinte nonostante l'unicità dell'azionista e la carica di presidente del consiglio di amministrazione; inoltre, il ricorrente era tenuto ad agire con la diligenza richiesta dalla sua funzione ex art. 717 cpv. 1 CO e non poteva ignorare tale distinzione. Elementi fattuali supplementari, quali la diversa firma sulla domanda di costruzione, le differenti date di notifica e l'assenza di carta intestata societaria nel ricorso, confermavano che il ricorrente era consapevole della separazione giuridica.
Anche la censura relativa alla violazione della garanzia alla via giudiziaria ex art. 29a Cost. è stata respinta, poiché tale norma non osta a subordinare l'entrata in materia al rispetto delle condizioni di ammissibilità. Parimenti, non sussiste violazione del principio della buona fede ex art. 5 cpv. 3 Cost., dato che il vizio riguardava la legittimazione attiva sostanziale e non un mero difetto formale sanabile, sicché l'autorità non era tenuta a richiedere chiarimenti o impartire termini di rettifica. Le spese giudiziarie di CHF 2'000 sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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