Proprietari di fondi contestano espropriazione per piazza di giro prevista nel piano regolatore: ricorso respinto per mancata contestazione tempestiva della pubblicazione del piano e assenza di condizioni per riesame pregiudiziale (art. 27 cpv. 2 LST)
- Data
- 01.12.2025
- Numero d'incarto
- 1C_359/2025
- Corte
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 86 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 5 Cost Art. 29 Cost Art. 27 LST/TI Art. 33 Lstr Art. 36 RLST/TI Art. 27 vLST Art. 36 vRLST
Riassunto
Due proprietari fondiari hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza del Tribunale amministrativo ticinese che aveva respinto il loro ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, la quale aveva confermato l’approvazione da parte del Municipio di Faido di un progetto stradale comunale per la realizzazione di una nuova piazza di giro. Il progetto prevede l’espropriazione parziale dei loro fondi e si basa su un piano regolatore comunale approvato nel 2021. I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, la mancata ricezione di un avviso personale della pubblicazione del piano regolatore, la violazione del loro diritto di essere sentiti e l’inadeguatezza del progetto, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, l’annullamento della disposizione di pubblicazione del progetto e un’indennità espropriativa più elevata. Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorso fosse ammissibile e fondato sotto il profilo del diritto cantonale e federale.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità. Ha ritenuto decisivo che i ricorrenti non avessero mai contestato dinanzi alle autorità cantonali – né davanti al Consiglio di Stato né davanti al Tribunale amministrativo – la violazione dell’art. 27 cpv. 2 LST relativa alla mancata trasmissione di un avviso personale per la pubblicazione del piano regolatore, pur essendo tale questione centrale per la loro tesi. Inoltre, hanno disatteso il principio della buona fede di cui all’art. 5 cpv. 3 Cost., invocando per la prima volta tale censura solo dinanzi al Tribunale federale. Il Tribunale ha chiarito che l’avviso personale ai proprietari fondiari è una misura ausiliare e subordinata alla pubblicazione generale, e che spetta ai proprietari vigilare autonomamente sulla situazione giuridica dei propri fondi. Ha altresì precisato che il diritto federale non impone alcun avviso personale per la pubblicazione dei piani regolatori, ma richiede soltanto la pubblicazione (art. 33 LPT), e che pertanto la censura fondata sull’art. 29 cpv. 2 Cost. non è fondata. Per quanto riguarda il riesame pregiudiziale del piano regolatore nell’ambito del ricorso contro il progetto stradale, i ricorrenti non hanno dimostrato né spiegato in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF le condizioni giurisprudenziali richieste – in particolare l’impossibilità di tutelare adeguatamente i diritti al momento dell’adozione del piano o un mutamento notevole delle circostanze – limitandosi a ripetere genericamente la mancanza di avviso. Hanno inoltre riconosciuto che il progetto stradale è conforme al piano regolatore e non hanno contestato la retta applicazione dell’art. 33 cpv. 1 Lstr, che vieta opposizioni su questioni già decise con l’approvazione del piano. Infine, la censura sull’indennità espropriativa è stata dichiarata inammissibile perché la stima deve avvenire solo dopo l’approvazione definitiva del progetto, secondo l’art. 26 Lstr, e dunque esula dall’oggetto del presente ricorso. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono state poste a carico dei ricorrenti in solido ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione conferma la rigorosa applicazione del principio di buona fede e dei requisiti di motivazione stringenti per i ricorsi federali in materia di pianificazione territoriale, nonché il carattere vincolante e preclusivo del piano regolatore per le procedure successive di attuazione.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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