Justizze.

La banca dati giuridica svizzera con IA.

Justizze. Art. 336 CO

Tribunale federale

Licenziamento abusivo tornitore sessantatreenne con lunga anzianità: indennità quattro salari confermata, ricorso respinto (art. 336 CO)

Data
18.03.2025
Numero d'incarto
4A_109/2024
Corte
I. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 95 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cost Art. 336 CO

Riassunto

Un'azienda ticinese ha licenziato un tornitore CNC di 63 anni con quasi 29 anni di anzianità aziendale invocando motivi di riorganizzazione legati alla pandemia COVID-19. Il dipendente ha contestato l'abusività del licenziamento chiedendo un'indennità pari a sei mensilità. Il Pretore ha respinto la domanda, mentre il Tribunale d'appello ha accolto parzialmente il ricorso riconoscendo un'indennità di quattro salari mensili. La datrice di lavoro ha proposto ricorso al Tribunale federale lamentando accertamenti di fatto arbitrari e violazione dell'articolo 336 CO, sostenendo che le difficoltà economiche giustificavano la disdetta e che l'indennità era eccessiva.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso confermando la qualificazione di licenziamento abusivo e l'indennità di quattro salari mensili stabilita dal giudice cantonale.

I giudici federali hanno ritenuto infondate le censure relative agli accertamenti di fatto, poiché la ricorrente non ha dimostrato che le conclusioni del Tribunale d'appello fossero insostenibili o arbitrarie ai sensi dell'articolo 9 Cost. e dell'articolo 105 cpv. 2 LTF. In particolare, è stato confermato che la datrice di lavoro non aveva provato gravi difficoltà economiche eccedenti il normale calo di attività coperto dalle indennità per lavoro ridotto ex articolo 31 cpv. 1 LADI, avendo anzi rassicurato i dipendenti sulla propria liquidità e salute finanziaria.

Sul piano sostanziale, applicando l'articolo 336 CO, il Tribunale federale ha condiviso la valutazione secondo cui l'età avanzata del lavoratore (63 anni), la lunga anzianità di servizio e l'assenza di colpevolezza imponevano un dovere di tutela accresciuto. La mancata ricerca di soluzioni alternative meno incisive del licenziamento e l'assenza di una preventiva informazione hanno reso la disdetta abusiva, nonostante le difficoltà pandemiche. Anche la determinazione dell'indennità è stata confermata come proporzionata alle conseguenze economiche subite dal dipendente, inclusa la perdita previdenziale e la difficoltà di reinserimento.

Le spese giudiziarie di 2'000 franchi e i ripetibili di 2'500 franchi sono stati posti a carico della ricorrente soccombente.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

Sentenze correlate