Azienda richiede indennità per lavoro ridotto basandosi su un presunto sistema di lavoro flessibile: contratto non lo prevede, orario normale fissato a 8 ore giornaliere (art. 46 cpv. 1 OADI)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 151 V 368 · BGE 151 V 368 · ATF 151 V 368
- Data
- 18.06.2025
- Numero d'incarto
- 151 V 368
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
A. SA ha ricevuto indennità per lavoro ridotto (ILR) da marzo 2020 a giugno 2021 durante la crisi pandemica di COVID-19. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha successivamente ordinato il rimborso di fr. 328'246.05, ritenendo che l’azienda avesse calcolato erroneamente il tempo di lavoro normale dei dipendenti. A. SA ha impugnato la decisione della SECO dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che ha respinto il ricorso. L’azienda ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, contestando l’interpretazione del contratto di lavoro e la determinazione del tempo di lavoro normale ai fini delle ILR.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A. SA. Ha ritenuto che il contratto di lavoro non contenesse alcun accordo sul sistema di lavoro flessibile, bensì stabilisse chiaramente una durata normale del lavoro di 8 ore giornaliere, esplicitamente indicata come tale nella clausola contrattuale. Il fatto che l’orario fosse definito come "variabile" non implicava autonomia del lavoratore nella gestione del proprio tempo, poiché il contratto prevedeva che il lavoratore fosse informato con anticipo sull’orario e tenuto a osservarlo esattamente, condizioni incompatibili con il sistema flessibile. Inoltre, la clausola stessa prevedeva il ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione qualora la media delle ore lavorate scendesse sotto le 8 ore, dimostrando che tale soglia era intesa come riferimento per il diritto alle indennità per lavoro ridotto. L’interpretazione oggettiva del contratto, condotta secondo il principio dell’affidamento e sulla base del tenore letterale e del contesto, non consentiva di dedurre una volontà comune delle parti di adottare un sistema flessibile. Pertanto, la determinazione del tempo di lavoro normale da parte della SECO e del Tribunale amministrativo federale era conforme al diritto federale, in particolare all’art. 46 cpv. 1 OADI, all’art. 1 cpv. 1 CO e all’art. 18 cpv. 1 CO. Il ricorso è stato respinto anche sotto il profilo della violazione dell’obbligo di motivazione, poiché l’autorità inferiore non era tenuta a trattare esplicitamente tutti gli argomenti sollevati, ma solo quelli rilevanti per la decisione. La decisione conferma che la mera menzione di una "media minima" nel contratto non equivale a un accordo sul lavoro flessibile, soprattutto quando mancano gli elementi strutturali tipici di tale sistema, quali la sovranità del lavoratore nella gestione del proprio orario e regole specifiche per la compensazione del saldo positivo di ore.
Regesto
Art. 31 Abs. 1 AVIG; Art. 46 AVIV; Kurzarbeitsentschädigung; normale Arbeitszeit und flexibles Arbeitszeitsystem; Auslegung eines Arbeitsvertrags. Zusammenfassung der Rechtsprechung zur Gleitzeitarbeit (E. 5.2). Die Auslegung des Arbeitsvertrags lässt im vorliegenden Fall nicht auf die Vereinbarung eines flexiblen Arbeitszeitsystems schliessen (E. 5.3).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
Sentenze correlate
- Azienda richiede indennità per lavoro ridotto durante la pandemia ma il sistema di registrazione del tempo di lavoro in telelavoro non soddisfa il requisito della controllabilità in tempo reale e il contratto non prevede un sistema di lavoro flessibile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e art. 46 OADI)
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