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Justizze. Art. 50 LStrI

Tribunale federale

Cittadino kosovaro con unione domestica registrata sciolta dopo due anni chiede rinnovo permesso di dimora sulla base di grave motivo personale: reintegrazione nel Kosovo non fortemente compromessa per omosessualità (art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. c LStrI)

Data
03.10.2025
Numero d'incarto
2C_490/2025
Corte
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 42 LStrI Art. 43 LStrI Art. 50 LStrI Art. 42 LTF Art. 83 LTF Art. 95 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF

Riassunto

A.________, cittadino kosovaro, aveva ottenuto un permesso di dimora in Svizzera grazie a un'unione domestica registrata con un cittadino svizzero, sciolta il 20 settembre 2021 dopo meno di tre anni di coabitazione. Dopo aver chiesto il rinnovo del permesso, ha visto la sua domanda respinta dalle autorità cantonali ticinesi e poi confermata dal Tribunale amministrativo cantonale, che ha negato l’esistenza di gravi motivi personali ai sensi dell’articolo 50 cpv. 1 lett. b della legge sugli stranieri. A.________ ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale federale, invocando in particolare la sua omosessualità e la presunta emarginazione sociale che ne deriverebbe in Kosovo, sostenendo che la sua reintegrazione nel paese d’origine sarebbe fortemente compromessa.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non soddisfacesse la condizione di durata minima di tre anni di coabitazione richiesta dall’articolo 50 cpv. 1 lett. a LStrI per il rinnovo automatico del permesso, e che non avesse dimostrato l’esistenza di un grave motivo personale ai sensi dell’articolo 50 cpv. 1 lett. b in combinazione con il capoverso 2 lett. c LStrI. In particolare, non ha fornito elementi concreti e probatori atti a dimostrare che, in caso di rientro in Kosovo, sarebbe stato effettivamente e concretamente esposto a trattamenti inumani o degradanti vietati dall’articolo 3 CEDU a causa del suo orientamento sessuale. Ha osservato che l’omosessualità non è illegale in Kosovo, che la Costituzione kosovara vi vieta esplicitamente la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, e che il ricorrente, pur avendo visitato più volte il paese d’origine dopo il trasferimento in Svizzera, non aveva mai subito conseguenze negative legate al proprio orientamento. Ha altresì rilevato che le sue affermazioni erano generiche e prive di supporto probatorio, e che i fatti constatati dal Tribunale cantonale non erano stati contestati con una critica precisa e circostanziata, rimanendo quindi vincolanti ai sensi dell’articolo 105 cpv. 1 LTF. La Corte ha pertanto concluso che non vi era alcuna violazione dell’articolo 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. c LStrI né del diritto federale determinante. Le spese giudiziarie ridotte di fr. 1'000.-- sono state poste a carico del ricorrente e la sua domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta perché il ricorso appariva sin dall’inizio privo di probabilità di successo ai sensi dell’articolo 64 cpv. 1 LTF. La decisione conferma il rigoroso onere della prova posto sullo straniero che invoca la protezione umanitaria per reintegrazione fortemente compromessa, richiedendo elementi concreti e individualizzati, non mere generalizzazioni sulla situazione socio-culturale del paese d’origine.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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