Coppia straniera indebitata perde permessi di dimora: allontanamento proporzionato nonostante lungo soggiorno e problemi di salute (art. 8 CEDU)
- Data
- 14.06.2023
- Numero d'incarto
- 2C_274/2023
- Corte
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Due cittadini brasiliani, coniugi da diversi anni e residenti in Svizzera rispettivamente dal 1989 e dal 2008, hanno visto revocati i propri permessi di dimora dalla Sezione della popolazione ticinese a causa di un peggioramento della situazione finanziaria. La coppia accumulava numerosi debiti privati e pubblici, procedure esecutive aperte e attestati di carenza beni, oltre a percepire prestazioni assistenziali; il marito era inoltre rimasto prevalentemente disoccupato e aveva subito condanne penali. Le autorità cantonali hanno ritenuto sussistente un indebitamento temerario qualificato e hanno disposto l'allontanamento, considerando esigibile il rientro in Brasile data la presenza di legami familiari e la possibilità di ricevere cure mediche adeguate nel paese d'origine.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile, confermando la revoca dei permessi di dimora e l'ordine di lasciare la Svizzera. Per quanto riguarda la moglie, che aveva soggiornato legalmente in Svizzera per più di dieci anni, la Corte ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 8 CEDU ma ha stabilito che i gravi debiti accumulati, gli attestati di carenza beni e la dipendenza dagli aiuti sociali costituivano validi motivi di ordine pubblico idonei a giustificare l'allontanamento nonostante la durata del soggiorno. Analogamente, per il marito, la lunga permanenza non impediva la revoca del permesso concessogli a titolo discrezionale ex art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, dato il suo ingente indebitamento, la prolungata inattività professionale e le precedenti condanne penali.
Sotto il profilo della proporzionalità sancito dall'art. 8 n. 2 CDU, l'allontanamento è stato giudicato giustificato poiché entrambi i ricorrenti avevano vissuto per decenni in Brasile, ne parlavano la lingua, vi avevano frequentato la scuola e mantenuto contatti familiari regolari. In particolare, per il marito affetto da sindrome lombare algica, è stato accertato che le cure necessarie, inclusi antinfiammatori e fisioterapia, erano reperibili anche nelle strutture sanitarie brasiliane, rendendo il rientro esigibile malgrado le difficoltà economiche e familiari prevedibili. Il ricorso fondato sugli artt. 7 e 13 Cost. è stato dichiarato inammissibile per mancata osservanza dei requisiti di motivazione ex art. 106 cpv. 2 LTF.
La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta in assenza di prospettive di successo ex art. 64 cpv. 1 LTF. Le spese giudiziarie ridotte di CHF 1'000 sono state poste a carico solidale dei ricorrenti ex art. 66 cpv. 1 LTF, senza attribuzione di ripetibili alle autorità vincitrici.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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