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Justizze. Art. 8 CEDU

Tribunale federale

Coppia straniera indebitata perde permessi di dimora: allontanamento proporzionato nonostante lungo soggiorno e problemi di salute (art. 8 CEDU)

Data
14.06.2023
Numero d'incarto
2C_274/2023
Corte
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 83 LTF Art. 109 LTF Art. 8 CDU Art. 8 CEDU

Riassunto

Due cittadini brasiliani, coniugi da diversi anni e residenti in Svizzera rispettivamente dal 1989 e dal 2008, hanno visto revocati i propri permessi di dimora dalla Sezione della popolazione ticinese a causa di un peggioramento della situazione finanziaria. La coppia accumulava numerosi debiti privati e pubblici, procedure esecutive aperte e attestati di carenza beni, oltre a percepire prestazioni assistenziali; il marito era inoltre rimasto prevalentemente disoccupato e aveva subito condanne penali. Le autorità cantonali hanno ritenuto sussistente un indebitamento temerario qualificato e hanno disposto l'allontanamento, considerando esigibile il rientro in Brasile data la presenza di legami familiari e la possibilità di ricevere cure mediche adeguate nel paese d'origine.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile, confermando la revoca dei permessi di dimora e l'ordine di lasciare la Svizzera. Per quanto riguarda la moglie, che aveva soggiornato legalmente in Svizzera per più di dieci anni, la Corte ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 8 CEDU ma ha stabilito che i gravi debiti accumulati, gli attestati di carenza beni e la dipendenza dagli aiuti sociali costituivano validi motivi di ordine pubblico idonei a giustificare l'allontanamento nonostante la durata del soggiorno. Analogamente, per il marito, la lunga permanenza non impediva la revoca del permesso concessogli a titolo discrezionale ex art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, dato il suo ingente indebitamento, la prolungata inattività professionale e le precedenti condanne penali.

Sotto il profilo della proporzionalità sancito dall'art. 8 n. 2 CDU, l'allontanamento è stato giudicato giustificato poiché entrambi i ricorrenti avevano vissuto per decenni in Brasile, ne parlavano la lingua, vi avevano frequentato la scuola e mantenuto contatti familiari regolari. In particolare, per il marito affetto da sindrome lombare algica, è stato accertato che le cure necessarie, inclusi antinfiammatori e fisioterapia, erano reperibili anche nelle strutture sanitarie brasiliane, rendendo il rientro esigibile malgrado le difficoltà economiche e familiari prevedibili. Il ricorso fondato sugli artt. 7 e 13 Cost. è stato dichiarato inammissibile per mancata osservanza dei requisiti di motivazione ex art. 106 cpv. 2 LTF.

La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta in assenza di prospettive di successo ex art. 64 cpv. 1 LTF. Le spese giudiziarie ridotte di CHF 1'000 sono state poste a carico solidale dei ricorrenti ex art. 66 cpv. 1 LTF, senza attribuzione di ripetibili alle autorità vincitrici.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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