Licenziamento coniuge presidente CdA: negata indennità disoccupazione per posizione analoga datore lavoro, ricorso respinto (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF)
- Data
- 13.08.2026
- Numero d'incarto
- 8C_342/2026
- Corte
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
La ricorrente, nata nel 1962 e licenziata da B.________ SA con effetto al 31 agosto 2025, chiede il riconoscimento delle indennità di disoccupazione a partire dall'8 settembre 2025. La Cassa disoccupazione Unia ha negato il beneficio rilevando che il marito della ricorrente occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato tale decisione. Dinanzi al Tribunale federale, la ricorrente censura l'accertamento dei fatti e sostiene di aver tagliato ogni rapporto con la società dopo le dimissioni dal CdA e il licenziamento, invocando inoltre motivi economici per la cessazione del rapporto e lamentando una violazione dei principi di equità e parità di trattamento.
Il Tribunale federale respinge il ricorso confermando il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione. La ricorrente ha prodotto nuovi documenti solo in sede federale senza fornire alcuna motivazione sulle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF, rendendo tali elementi inammissibili.
Nel merito, la ricorrente non ha contestato in modo circostanziato i fatti pertinenti alla risoluzione della vertenza, in particolare i legami familiari con gli organi dell'ex datore di lavoro, limitandosi a pretendere genericamente l'arbitrio nell'accertamento dei fatti senza dimostrarlo ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Le critiche relative alla presunta lesione della personalità, ai principi di equità, proporzionalità e parità di trattamento sono state dichiarate inammissibili per insufficiente motivazione, non soddisfacendo gli oneri imposti dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
La sentenza cantonale ha correttamente applicato la giurisprudenza che nega il diritto all'indennità di disoccupazione al coniuge di un membro del CdA fino alla sentenza di divorzio, poiché la ricorrente era sposata con il Presidente della società presso cui lavorava fino a poco prima dell'annuncio per il collocamento. Il ricorso, manifestamente infondato, è stato respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono state poste a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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