Ricorso in materia di assistenza giudiziaria penale internazionale respinto per assenza di caso particolarmente importante (art. 84 LTF)
- Data
- 06.08.2026
- Numero d'incarto
- 1C_401/2026
- Corte
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Riassunto
La ricorrente A.________ impugna la sentenza del Tribunale penale federale che ha confermato la decisione del Ministero pubblico della Confederazione di trasmettere all'autorità rogante maltese documentazione bancaria e fiscale relativa alla società E.________ AG intestata alla ricorrente. La domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale riguarda un procedimento per riciclaggio di denaro e corruzione avviato a Malta nei confronti di B.________ e C.________. La ricorrente contesta l'estensione temporale della documentazione trasmessa rispetto al periodo specificamente richiesto dall'autorità estera, sostenendo la violazione dei principi di proporzionalità e utilità potenziale.
Il Tribunale federale dichiara inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico avverso la sentenza del Tribunale penale federale in ambito di assistenza giudiziaria internazionale penale. La corte rileva che, ai sensi dell'articolo 84 capoverso 1 LTF, il ricorso è ammissibile solo se concerne informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante, condizione che la ricorrente non ha dimostrato.
Nel merito, la ricorrente sosteneva che la trasmissione di documentazione bancaria riferita a un periodo successivo a quello richiesto dall'autorità maltese violasse i principi di proporzionalità e utilità potenziale, configurando una ricerca indeterminata di mezzi di prova. Il Tribunale federale osserva che la giurisprudenza consolidata ammette l'estensione della portata dell'assistenza quando ciò corrisponde ragionevolmente alla volontà dello Stato richiedente ed evita domande complementari successive, specialmente per ricostruire flussi patrimoniali sospetti. L'autorità di assistenza non deve valutare le prove ma accertare solo l'esistenza di un nesso sufficiente tra l'inchiesta estera e le informazioni richieste; nel caso concreto, tale nesso era motivato dal presunto coinvolgimento della ricorrente nei pagamenti sospettati di finalità corruttiva. Non emergendo motivi per ritenere violate norme procedurali elementari né sollevandosi una questione giuridica di principio, manca il requisito del caso particolarmente importante ex articolo 84 LTF. Le spese giudiziarie di 2'000 franchi sono poste a carico della ricorrente ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 LTF.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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