Cittadina colombiana coniugata con svizzero: rinnovo permesso dimora negato per cessata convivenza, ricorso respinto (art. 42 LStrI)
- Data
- 10.06.2021
- Numero d'incarto
- 2C_203/2021
- Corte
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Una cittadina colombiana giunta in Svizzera nel 2011 tramite matrimonio con un cittadino elvetico ha richiesto il rinnovo del permesso di dimora dopo la separazione dal coniuge. Le autorità cantonali hanno rifiutato il rinnovo poiché la comunità familiare era venuta meno e non sussistevano gravi motivi personali per mantenere il soggiorno ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI. La ricorrente ha contestato l'accertamento dei fatti relativo allo scioglimento della convivenza e ha prodotto nuovi documenti dinanzi al Tribunale federale, invocando inoltre la violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 9 Cost.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile, confermando il diniego del rinnovo del permesso di dimora. Il gravame è stato dichiarato parzialmente inammissibile ex art. 83 lett. c n. 2 LTF per la parte relativa alla richiesta di assistenza giudiziaria dinanzi al Consiglio di Stato, poiché diretta contro una decisione su cui né il diritto federale né quello internazionale conferiscono un diritto.
Nel merito, i giudici federali hanno ritenuto infondata la censura di arbitrio ex art. 9 Cost. contro l'accertamento dello scioglimento della comunità familiare ex art. 42 LStrI. La ricorrente si è limitata a offrire una lettura sommaria e diversa delle prove, senza dimostrare che il Tribunale amministrativo avesse ignorato elementi probatori o interpretato gli atti in modo insostenibile. In particolare, le dichiarazioni rese dal marito durante l'interrogatorio di polizia dell'11 maggio 2017 e il lungo periodo di separazione giustificavano la conclusione delle autorità inferiori.
La produzione di documenti allegati per la prima volta al ricorso federale è stata esclusa ex art. 99 cpv. 1 LTF, trattandosi di nova tardivi posteriori alla sentenza impugnata del 27 gennaio 2021 o di prove che avrebbero dovuto essere prodotte in sede cantonale. Anche un provvedimento del giudice dei provvedimenti coercitivi del giugno 2018, pur spiegando la mancata ripresa immediata della convivenza, confermava espressamente la volontà del marito di divorziare e l'assenza di sentimenti verso la ricorrente.
Infine, è stata respinta la pretesa basata sui gravi motivi personali ex art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI. La ricorrente non ha motivato in modo qualificato perché la valutazione cantonale sugli inconvenienti del rimpatrio in Colombia fosse arbitraria, limitandosi a contrapporre la propria opinione alle conclusioni motivate dei giudici ticinesi. Le spese giudiziarie di CHF 2'000 sono state poste a carico della ricorrente ex art. 66 cpv. 1 LTF, avendo questa rinunciato all'assistenza giudiziaria per mancato comprovamento dello stato d'indigenza.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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