Cittadino italiano pensionato in Svizzera chiede rinnovo del permesso di dimora UE/AELS e permesso per casi di rigore: ricorso dichiarato manifestamente inammissibile per motivazione insufficiente e assenza di diritto soggettivo (art. 42 cpv. 2 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF)
- Data
- 15.01.2024
- Numero d'incarto
- 2C_609/2023
- Corte
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino italiano, residente in Svizzera dal 2008 e pensionato AVS dal 2011, ha chiesto al Tribunale federale il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS e, in via subordinata, il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore. Le autorità cantonali ticinesi avevano negato entrambe le richieste, ritenendo che egli non soddisfacesse i requisiti per un soggiorno senza attività lucrativa dopo il pensionamento né per un permesso d’eccezione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, contestando la decisione sul rinnovo del permesso di dimora e sollevando anche una questione di buona fede. Il Tribunale federale non ha esaminato la questione sostanziale del diritto al soggiorno, poiché ha ritenuto il ricorso inammissibile già sul piano procedurale.
Il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata, poiché non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge federale sulla tribunale federale (LTF). In primo luogo, la richiesta di permesso per casi di rigore, fondata sull’art. 20 OLCP in combinato disposto con l’art. 30 LStrI, è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 83 lett. c n. 2 LTF, in quanto tali norme non conferiscono alcun diritto soggettivo al soggiorno. In secondo luogo, la richiesta principale di rinnovo del permesso di dimora UE/AELS è stata scartata perché la motivazione addotta davanti al Tribunale federale era in larghissima parte identica a quella presentata in sede cantonale, violando così l’obbligo di confronto con il giudizio impugnato stabilito dall’art. 42 cpv. 2 LTF. Inoltre, la critica aggiuntiva relativa al principio della buona fede era formulata in modo troppo generico e sintetico, mancando della precisione richiesta dall’art. 106 cpv. 2 LTF. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF. L’istanza di assistenza giudiziaria è stata respinta in base all’art. 64 cpv. 1 LTF, poiché il ricorso appariva fin dall’inizio privo di probabilità di successo. Le spese giudiziarie sono state poste a carico del ricorrente per un importo ridotto di fr. 500.-- ai sensi degli artt. 65 cpv. 1 e 2 e 66 cpv. 1 LTF, senza attribuzione di spese ripetibili ai sensi dell’art. 68 cpv. 3 LTF. Questa sentenza conferma la rigorosa applicazione dei requisiti di motivazione formale nei ricorsi in materia di diritto degli stranieri, anche quando il ricorrente è un cittadino UE con lunga residenza e situazione socio-economica fragile.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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