Justizze.

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Justizze. Art. 50 Cost

Tribunale federale

Comuni ticinesi impugnano l'abolizione della ripartizione del gettito dell'imposta sugli utili immobiliari: violazione dell'autonomia comunale e retroattività propria respinte (art. 50 Cost., art. 16 Cost./TI, art. 140 LT/TI)

BGE / ATF / DTF
DTF 144 I 81 · BGE 144 I 81 · ATF 144 I 81
Data
20.02.2018
Numero d'incarto
2C_1105/2016
Corte
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 87 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cost Art. 8 Cost Art. 50 Cost Art. 16 Cost./TI Art. 140 LT/TI

Riassunto

Diciannove Comuni del Cantone Ticino hanno presentato ricorsi in materia di diritto pubblico contro la modifica della legge tributaria adottata il 20 settembre 2016 dal Gran Consiglio ticinese, che ha abrogato gli articoli 140 e 314d cpv. 2 della legge tributaria (LT/TI). Queste norme regolavano la ripartizione annuale del gettito dell'imposta sugli utili immobiliari tra il Cantone e i Comuni, attribuendo fino al 40% del gettito ai Comuni di situazione dei fondi. I Comuni sostenevano che l'abrogazione violasse la loro autonomia comunale garantita dalla Costituzione federale e da quella cantonale, nonché il divieto di retroattività propria, poiché avrebbe interessato anche accertamenti fiscali relativi a fatti antecedenti all'entrata in vigore della nuova norma, fissata al 1° gennaio 2017.

Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi nella misura in cui erano ammissibili, ritenendoli infondati.

Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione dei Comuni a ricorrere sulla base dell'articolo 89 capoverso 2 lettera c della legge sul Tribunale federale (LTF), poiché essi facevano valere una lesione della loro autonomia comunale, garantita dagli articoli 50 della Costituzione federale e 16 della Costituzione ticinese, e risultavano toccati dall'atto cantonale quale detentori del pubblico potere. Tuttavia, ha escluso che l'abrogazione dell'articolo 140 LT/TI violasse tale autonomia, poiché la ripartizione del gettito era un riconoscimento "libero e volontario" da parte del legislatore cantonale, non vincolato da alcuna norma costituzionale o legislativa superiore a mantenerla. La legge tributaria disciplina l'imposta sugli utili immobiliari di competenza cantonale, e la sua modifica rientra nella facoltà del legislatore di determinare la ripartizione dei proventi. Inoltre, il Tribunale ha escluso qualsiasi violazione del divieto di retroattività propria, poiché la modifica si applica solo agli incassi effettivi dal 1° gennaio 2017 in poi, mentre la ripartizione annuale era sempre stata basata sul gettito effettivamente incassato, non su fatti fiscali conclusi anteriormente. L'articolo 140 LT/TI riguardava esclusivamente il rapporto finanziario tra Cantone e Comuni, non la disciplina dell'imposizione stessa, che rimane immutata. Le norme portanti sono l'articolo 50 Costituzione federale, l'articolo 16 Costituzione ticinese, l'articolo 140 LT/TI, nonché le disposizioni della LTF relative alla legittimazione (articolo 89 cpv. 2 lett. c) e al divieto di retroattività (articoli 5, 8 cpv. 1 e 9 Costituzione).

Le spese della procedura, pari a fr. 9'500.--, sono state poste a carico dei diciannove Comuni ricorrenti in ragione di 1/19 ciascuno, in quanto soccombenti e toccati nell'interesse pecuniario. Il Tribunale ha precisato che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti.

La decisione è notevole perché chiarisce che la ripartizione di gettiti fiscali tra livelli di governo non è un diritto acquisito per i Comuni, ma una facoltà del legislatore cantonale, e che l'applicazione di una modifica fiscale a flussi finanziari futuri non costituisce retroattività propria, anche se tali flussi derivano da fatti antecedenti.

Regesto

Art. 5, Art. 8 Abs. 1, Art. 9 und 50 BV; Art. 16 KV/TI; Aufhebung einer Norm, die den Tessiner Gemeinden das Recht auf einen Teil der Einnahmen aus der Erhebung der Grundstückgewinnsteuer gewährte; Gemeindeautonomie; echte Rückwirkung. Geltendmachung der Verletzung der Gemeindeautonomie im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle eines Gesetzes (E. 3.1); keine Verletzung der Gemeindeautonomie gemäss Art. 50 BV bzw. Art. 16 Abs. 1 und 2 KV/TI (E. 3.2 und 3.3). Unterscheidung zwischen echter und unechter Rückwirkung (E. 4.1 und 4.2). Im Zusammenhang mit der Aufteilung der Einnahmen aus der Erhebung der Grundstückgewinnsteuer zwischen Kanton und Gemeinden, was hier einzig zu prüfen ist, wurde das Verbot der echten Rückwirkung nicht verletzt. Die Aufhebung von Art. 140 des Steuergesetzes vom 21. Juni 1994, der vorsah, dass die Aufteilung einmal pro Jahr und aufgrund der Einnahmen erfolgen soll, wurde am 20. September 2016 beschlossen und hat unmittelbare Folgen erst für die Einnahmen ab 1. Januar 2017 (E. 4.4 und 4.5). Regeste Art. 5, art. 8 al. 1, art. 9 et 50 Cst.; art. 16 Cst./TI; abrogation d'une norme reconnaissant aux communes tessinoises le droit à une part des recettes de l'impôt sur les gains immobiliers; autonomie communale; rétroactivité proprement dite. Possibilité de faire valoir une violation de l'autonomie communale dans le cadre d'un contrôle abstrait d'une loi (consid. 3.1); pas de violation en l'espèce de l'autonomie communale au sens de l'art. 50 Cst., respectivement de l'art. 16 al. 1 et 2 Cst./TI (consid. 3.2 et 3.3). Différence entre rétroactivité proprement dite et improprement dite (consid. 4.1 et 4.2). Concernant la répartition annuelle des recettes fiscales entre le canton et les communes, seul point qui doit être examiné dans le cas présent, l'interdiction de la rétroactivité proprement dite n'a pas été violée. L'abrogation de l'art. 140 de la loi fiscale du canton du Tessin du 21 juin 1994, selon lequel la répartition devait s'effectuer annuellement et sur la base des recettes, a été décidée le 20 septembre 2016 et n'a de conséquences concrètes que pour les recettes à partir du 1 er janvier 2017 (consid. 4.4 et 4.5). Regesto Art. 5, art. 8 cpv. 1, art. 9 e 50 Cost.; art. 16 Cost/TI; abrogazione di una norma che riconosceva ai Comuni ticinesi il diritto a parte del gettito dell'imposta sugli utili immobiliari; autonomia comunale; retroattività propria. Possibilità di far valere una lesione dell'autonomia comunale nell'ambito del controllo astratto di una legge (consid. 3.1); diniego della violazione dell'autonomia comunale nella fattispecie che ci occupa, constatato sia in relazione all'art. 50 Cost. che all'art. 16 cpv. 1 e 2 Cost./TI (consid. 3.2 e 3.3). Distinzione tra retroattività propria e impropria (consid. 4.1 e 4.2). Riguardo al riparto annuale del gettito d'imposta tra Cantone e Comuni, che è l'unico rapporto sul quale occorre soffermarsi nel caso in esame, il divieto della retroattività propria non è stato violato. L'abrogazione dell'art. 140 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994, da cui risultava sia che la ripartizione avveniva in base al gettito sia che essa aveva cadenza annuale, è infatti stata decisa il 20 settembre 2016 e ha concrete conseguenze soltanto per gli incassi avvenuti dal 1° gennaio 2017 in avanti (consid. 4.4 e 4.5).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.