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Justizze. Art. 52 LAVS

Tribunale federale

Membro del consiglio d'amministrazione con firma individuale responsabile per contributi AVS non versati: ricorso al Tribunale federale inammissibile per valore litigioso insufficiente e mancanza di questione di diritto fondamentale (art. 52 LAVS)

Data
15.05.2017
Numero d'incarto
9C_179/2017
Corte
II Corte di diritto sociale
Esito
Inammissibile

Norme determinanti

Art. 52 LAVS Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 85 LTF Art. 106 LTF Art. 109 LTF Art. 113 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 5 Cost Art. 9 Cost Art. 36 Cost

Riassunto

A.________, ex membro del consiglio d'amministrazione con diritto di firma individuale di una società fallita, è stato condannato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al risarcimento di fr. 25'900.35 per contributi paritetici non versati dalla società negli anni 2012 e fino all'agosto 2013. A.________ ha impugnato il giudizio cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e invocando una questione di diritto di importanza fondamentale nonché violazioni costituzionali del divieto di arbitrio e del principio di proporzionalità. Il Tribunale federale ha esaminato la ricevibilità del ricorso.

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.________ perché il valore litigioso di fr. 25'900.35 non raggiunge il minimo di fr. 30'000 previsto dall'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF per l'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico e perché A.________ non ha dimostrato l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 LTF, limitandosi a descrivere circostanze personali e a riferire di un presunto reato penale commesso da un terzo, fatto nuovo inammissibile ai sensi dell'art. 99 LTF e inconferente ai fini della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS. Inoltre, la censura di arbitrio è stata respinta per mancanza di motivazione qualificata, poiché A.________ non ha indicato alcuna svista manifesta, contraddizione con la fattispecie o contrasto urtante con il sentimento di giustizia, ma si è limitato a contestare in modo appellatorio la decisione cantonale; analogamente, la censura di violazione del principio di proporzionalità è stata respinta perché formulata in modo apodittico e priva di riferimento a un diritto fondamentale specifico la cui restrizione sarebbe stata sproporzionata, come richiesto dagli artt. 36 cpv. 3 Cost. e 5 cpv. 2 Cost. La decisione si fonda sui norme L5 (art. 52 LAVS), L14 e L12 (art. 85 cpv. 1 lett. a e art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), L15 (art. 85 cpv. 2 LTF), L11, L6, L7, L10 (art. 42 cpv. 2, art. 106 cpv. 2, art. 117 LTF), L2 e L3 (artt. 36 cpv. 3 e 5 cpv. 2 Cost.), L16 (art. 99 LTF) e L13 (art. 66 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie di fr. 500 sono state poste a carico del ricorrente. La domanda di effetto sospensivo è rimasta priva d'oggetto. Questa decisione conferma la rigorosa applicazione dei requisiti di ammissibilità per i ricorsi al Tribunale federale nel settore delle assicurazioni sociali, in particolare l'interpretazione restrittiva della nozione di 'questione di diritto di importanza fondamentale' e l'esigenza di una motivazione qualificata per le censure costituzionali.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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