Tribunale amministrativo federale
Cittadina italiana residente all'estero ottiene rendita d'invalidità svizzera: periodo contributivo minimo adempiuto con contributi in Svizzera e in Italia (Art. 36 cpv. 1 LAI)
- Data
- 25.01.2017
- Numero d'incarto
- C-7114/2016
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
Una cittadina italiana residente all’estero ha chiesto una rendita d’invalidità svizzera dopo lo sviluppo di una depressione psicotica e di episodi schizofrenici. L’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la richiesta ritenendo insufficiente il periodo contributivo minimo. La ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l’annullamento e il riconoscimento della rendita. L’autorità inferiore, nel corso del procedimento, ha riconosciuto l’adempimento del periodo contributivo minimo e ha proposto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per l’emanazione di una nuova decisione.
Il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione impugnata, rimettendo gli atti all’UAIE perché attribuisca una rendita d’invalidità alla ricorrente. Ciò è dovuto al fatto che l’UAIE aveva basato il suo rifiuto su un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, in particolare non avendo tenuto conto del periodo contributivo complessivo di due anni e otto mesi in Svizzera più almeno trenta settimane di attività lavorativa svolta in Italia, che soddisfa il requisito minimo di tre anni previsto dall’articolo 36 capoverso 1 della legge sull’assicurazione per l’invalidità (LAI). Il Tribunale ha rilevato che l’autorità inferiore aveva già acquisito tutti gli elementi necessari — inclusa la documentazione INPS e il formulario E-205 — prima della risposta di causa e avrebbe potuto emettere autonomamente una nuova decisione già in sede amministrativa, ai sensi dell’articolo 58 capoverso 1 della legge sulla procedura amministrativa (PA), ma non lo ha fatto. Il Tribunale ha altresì confermato che il diritto alla rendita intera sorge dal 1° marzo 2015 (scadenza dell’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 agosto 2015, e che successivamente, in ragione della modifica durevole dello stato di salute ex art. 88 cpv. 1 dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), spetta ¾ di rendita dal 1° settembre 2015, con decorrenza effettiva del versamento fissata al 1° giugno 2015 ex art. 29 cpv. 1 LAI, ossia sei mesi dopo la registrazione della domanda del 3 dicembre 2014. Non vengono prelevate spese processuali ex art. 63 PA, mentre l’UAIE deve rifondere alla ricorrente fr. 1’000.– a titolo di spese ripetibili ex art. 64 PA in combinazione con gli artt. 7 e segg. del regolamento TS-TAF, poiché la ricorrente è stata rappresentata da un mandatario e la causa è stata vinta sul punto sostanziale. La decisione è notevole per aver chiarito che l’omissione di valutare contributi esteri rilevanti costituisce un accertamento incompleto dei fatti ex art. 49 lett. b PA e che l’autorità amministrativa ha l’obbligo di riesaminare autonomamente la decisione impugnata già prima della risposta di causa, qualora tutti gli elementi siano già disponibili.
Regesto
Diritto alla rendita
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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