Querelante impugna decreto di abbandono per calunnia e diffamazione: ricorso inammissibile per mancata motivazione della legittimazione ricorsuale nel merito (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF)
- Data
- 01.02.2021
- Numero d'incarto
- 6B 1473/2020
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 108 LTF Art. 29 Cost Art. 107 CPP
Riassunto
Un querelante ha sporto denuncia penale per calunnia e diffamazione contro due persone. Il Procuratore generale ha decretato l’abbandono del procedimento, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi dei reati. Il querelante ha impugnato tale decreto con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello, che lo ha respinto. Il querelante ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale chiedendone l’annullamento, l’invalidazione del decreto di abbandono e il rinvio degli atti al Procuratore generale. La questione centrale era se il ricorso fosse ammissibile ai sensi delle norme sulla legittimazione ricorsuale nel merito e sulla tutela delle garanzie procedurali.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il ricorrente non ha motivato in modo conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF la propria legittimazione ricorsuale nel merito, ossia non ha spiegato né sostanziato quali pretese civili intendesse far valere contro i querelati in relazione ai reati di calunnia e diffamazione né in quale misura la decisione impugnata avrebbe potuto influire sul loro giudizio, come richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Inoltre, il ricorrente non ha sollevato alcuna censura fondata sulla violazione di garanzie procedurali, in particolare non ha dimostrato una violazione del proprio diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 107 CPP e dell'art. 29 cpv. 2 Cost., rendendo impossibile un esame indipendente da quello di merito. Poiché il ricorso non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge, il Tribunale federale ha deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono state poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF. Questa decisione conferma la rigorosa applicazione dei requisiti di motivazione della legittimazione ricorsuale nel merito per i ricorsi di accusatori privati in materia penale, specialmente nei casi di reati contro l'onore, dove la connessione con pretese civili deve essere esplicitamente e concretamente illustrata.
Regesto
Decreto di abbandono | Procedura penale
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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