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Justizze. Art. 81 LTF

Tribunale federale

Ufficio cantonale della migrazione ricorre al Tribunale federale contro proscioglimento per contravvenzione: mancanza di legittimazione attiva poiché non è pubblico ministero né detiene interesse giuridicamente protetto (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF)

BGE / ATF / DTF
DTF 147 IV 2 · BGE 147 IV 2 · ATF 147 IV 2
Data
01.01.2021
Numero d'incarto
BGE 147 IV 2
Corte
CH_BGE_006
Esito
Inammissibile

Norme determinanti

Art. 81 LTF Art. 16 CPP Art. 357 CPP Art. 381 CPP

Riassunto

Un ufficio cantonale della migrazione ha intentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale contro una sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino che aveva prosciolto un’indagata da un’accusa di contravvenzione alla legge federale sugli stranieri. L’ufficio sosteneva di avere diritto di ricorso in quanto autorità competente per il perseguimento delle contravvenzioni e titolare dei poteri del pubblico ministero ai sensi del codice di procedura penale. La questione centrale era se tale autorità amministrativa potesse essere considerata legittimata a ricorrere al Tribunale federale.

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Cantone Ticino. L’Ufficio non è assimilabile al pubblico ministero ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF, poiché la sua competenza è limitata alle contravvenzioni punibili con multa non superiore a fr. 10'000.– e non copre l’intero campo penale; inoltre, il termine «pubblico ministero» nella versione italiana e «Staatsanwaltschaft» nella versione tedesca della norma sono più restrittivi rispetto alla formulazione francese «accusateur public», e la giurisprudenza consolidata identifica il pubblico ministero come l’autorità cantonale incaricata di difendere l’interesse pubblico dinanzi al giudice penale cantonale di ultima istanza, nel caso del Ticino il Ministero pubblico con giurisdizione sull’intero territorio cantonale. Inoltre, l’Ufficio non dispone di un interesse giuridicamente protetto autonomo all’annullamento della sentenza impugnata, poiché l’interesse pubblico al perseguimento penale è tutelato esclusivamente dal pubblico ministero cantonale e dalla Confederazione ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, e il diritto cantonale non può derogare a questa riserva federale, neppure mediante disposizioni interne che gli attribuiscono funzioni rappresentative dello Stato nelle procedure di loro competenza. Pertanto, né l’art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF né la clausola generale dell’art. 81 cpv. 1 lett. b LTF consentono di riconoscere la legittimazione ricorsuale. Le ipotesi dell’art. 81 cpv. 2 e 3 LTF non sono applicabili. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame del merito.

Questa decisione chiarisce definitivamente che le autorità amministrative cantonali incaricate del perseguimento delle contravvenzioni non hanno diritto di ricorso al Tribunale federale, anche quando agiscono con i poteri del pubblico ministero ai sensi degli art. 17 e 357 cpv. 1 CPP, poiché la LTF riserva espressamente tale facoltà al pubblico ministero cantonale e federale, non estendendola alle autorità amministrative, a differenza di quanto previsto per le amministrazioni federali nelle cause penali amministrative.

Regesto

Art. 81 BGG; Art. 17, 357 Abs. 1 und Art. 381 Abs. 3 StPO; Berechtigung zur Beschwerde in Strafsachen. Die für die Verfolgung von Übertretungen zuständigen kantonalen Verwaltungsbehörden sind nicht zur Erhebung der Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht berechtigt: Sie fallen nicht unter Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG (E. 1.7) und verfügen auch nicht über ein rechtlich geschütztes Interesse zur Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs (E. 1.8). Regeste Art. 81 LTF; art. 17, 357 al. 1 et art. 381 al. 3 CPP; qualité pour recourir en matière pénale. Les autorités administratives cantonales instituées en vue de la poursuite des contraventions n'ont pas qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral: elles ne peuvent pas être assimilées à l'accusateur public au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF (consid. 1.7) et elles n'ont pas un intérêt juridiquement protégé découlant de l'exercice de l'action publique (consid. 1.8). Regesto Art. 81 LTF; art. 17, 357 cpv. 1 e art. 381 cpv. 3 CPP; diritto di interporre ricorso in materia penale. Le autorità amministrative cantonali incaricate del perseguimento delle contravvenzioni non hanno diritto di interporre ricorso in materia penale al Tribunale federale: non possono essere assimilate al pubblico ministero giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF (consid. 1.7) e non dispongono di un interesse giuridicamente protetto derivante dalla pretesa punitiva dello Stato (consid. 1.8).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.