Guida in stato di inattitudine da cannabis, velocità inappropriata e distanza insufficiente causano omicidio colposo: pena detentiva di 3 anni confermata per eccesso di colpa (art. 47 CP)
- Data
- 08.08.2023
- Numero d'incarto
- 6B_1384/2022
- Corte
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 78 LTF Art. 80 LTF Art. 81 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 3 ONC Art. 4 ONC Art. 12 ONC Art. 34 OOCCS-USTRA Art. 31 LCStr Art. 32 LCStr Art. 34 LCStr Art. 90 LCStr Art. 91 LCStr Art. 95 LCStr Art. 40 CP Art. 41 CP Art. 43 CP Art. 44 CP Art. 47 CP Art. 49 CP Art. 50 CP Art. 117 CP
Riassunto
A.________ è stata condannata in primo grado a una pena detentiva di 3 anni, sospesa parzialmente per 30 mesi con periodo di prova di 2 anni, per omicidio colposo, ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e guida senza licenza valida in Svizzera. Ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'appello e di revisione penale del Cantone Ticino limitatamente alla commisurazione della pena, chiedendo una riduzione a massimo 2 anni con sospensione integrale. La Corte cantonale ha respinto l'appello. A.________ ha quindi presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale, contestando la gravità attribuita alla sua colpa e la valutazione delle circostanze personali.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso perché infondato. Ha confermato che la Corte cantonale aveva correttamente qualificato la colpa dell’insorgente come "decisamente grave" per l’omicidio colposo, sulla base del cumulo di violazioni delle norme della circolazione stradale: mancata attenzione alla strada e ai veicoli vulnerabili che precedevano, velocità inappropriata nonostante la vista anticipata del semaforo di cantiere, e distanza insufficiente, tutti elementi accertati dalla perizia tecnica e concordanti con gli artt. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 34 cpv. 4 della Legge sulla circolazione stradale (LCStr) e le relative ordinanze. Ha altresì ritenuto legittimo il rilievo della concentrazione di THC nel sangue (17 µg/L, oltre dieci volte il limite di 1.5 µg/L previsto dall’ordinanza OOCCS-USTRA), unita alla constatazione peritale che lo stato psico-fisico della conducente era verosimilmente influenzato dalla cannabis, e ha confermato che tale inattitudine era rilevante ai fini della valutazione della colpa per l’omicidio colposo. Per quanto riguarda le circostanze personali, il Tribunale federale ha ritenuto non arbitraria la conclusione della Corte cantonale secondo cui l’insorgente non aveva dimostrato una reale presa di coscienza della gravità dei fatti, data la sua contumacia al dibattimento di primo grado, l’assenza di gesti concreti verso i familiari della vittima (limitandosi a un messaggio email ai propri avvocati), e la mancata produzione di prove mediche a sostegno della richiesta di dispensa dal comparire, nonostante l’audizione del marito fosse stata ritenuta insufficiente. Infine, ha stabilito che la pena detentiva di 3 anni rientra pienamente nel quadro edittale applicabile (da 3 giorni a 54 mesi secondo gli artt. 40 cpv. 1 e 49 cpv. 1 CP), è adeguatamente motivata e non costituisce né eccesso né abuso del potere discrezionale del giudice. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono state poste a carico della ricorrente. La decisione conferma il rigoroso controllo del Tribunale federale sulla commisurazione della pena, che interviene solo in caso di eccesso o abuso del potere di apprezzamento, non di semplice disaccordo con la valutazione cantonale.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.