Ex marito impugna rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo: ricorso al Tribunale federale inammissibile per insufficiente motivazione e mancato confronto con i considerandi della sentenza cantonale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF)
- Data
- 17.06.2019
- Numero d'incarto
- 5A 470/2019
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 103 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 80 LEF
Riassunto
Un ex marito ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva confermato il rigetto definitivo della sua opposizione al precetto esecutivo emesso nei suoi confronti per l’importo di fr. 245'000.--, derivante dalla liquidazione del regime dei beni seguita al divorzio. La controversia verteva sulla legittimità del rigetto definitivo dell’opposizione, sulla natura esecutiva della sentenza cantonale del 9 agosto 2018 nonostante il ricorso pendente al Tribunale federale, e sulla sufficienza della motivazione del ricorso federale. Il Tribunale federale non ha deciso sulla sostanza della questione relativa al rigetto definitivo dell’opposizione.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente non motivato in modo sufficiente ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Il ricorrente non ha spiegato, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa leda il suo diritto, come richiesto dall’art. 42 cpv. 2 LTF, né ha indicato con precisione e puntualità le violazioni di diritti fondamentali o di norme cantonali, come prescritto dall’art. 106 cpv. 2 LTF; si è limitato a ribadire genericamente che la sentenza del 9 agosto 2018 non sarebbe ancora cresciuta in giudicato e a contestare genericamente le spese giudiziarie. Inoltre, la sentenza cantonale del 9 agosto 2018 era già esecutiva ai sensi dell’art. 103 cpv. 1 LTF, poiché al ricorso contro di essa non era stato concesso l’effetto sospensivo, rendendola quindi valido titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono state poste a carico del ricorrente secondo l’art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione conferma la rigorosa applicazione delle esigenze di motivazione nel ricorso al Tribunale federale, specialmente quando si contestano decisioni in materia di esecuzione forzata, e chiarisce che una sentenza cantonale diventa esecutiva non appena viene negato l’effetto sospensivo del ricorso federale.
Regesto
rigetto definitivo dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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