Società italiane chiedono il rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di un sequestro conservativo italiano dichiarato esecutivo in Svizzera: la misura cautelare non è titolo idoneo per il rigetto definitivo (art. 80 cpv. 1 LEF)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 146 III 157 · BGE 146 III 157 · ATF 146 III 157
- Data
- 07.01.2020
- Numero d'incarto
- 5A_311/2018
- Corte
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 33 CLug Art. 38 CLug Art. 47 CLug Art. 80 LEF Art. 81 LEF Art. 271 LEF Art. 279 LEF Art. 671 CPC
Riassunto
Otto società italiane hanno ottenuto in Italia un sequestro conservativo contro cinque debitori per un credito di oltre 121 milioni di euro. Hanno quindi chiesto e ottenuto in Svizzera l'exequatur per tale ordinanza e, sulla sua base, un sequestro svizzero di relazioni bancarie e attivi societari. Successivamente, hanno escusso i debitori solidali per oltre 145 milioni di franchi, indicando come titolo di credito l'ordinanza italiana e la decisione di exequatur. I debitori hanno opposto opposizione. Il Pretore di Lugano ha respinto le istanze di rigetto definitivo dell'opposizione, e la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato questa decisione. Le società hanno quindi ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e il rigetto definitivo dell'opposizione.
Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi delle società italiane. Ha ritenuto che l'ordinanza italiana di sequestro conservativo, pur dichiarata esecutiva in Svizzera, non possa costituire un titolo idoneo per il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF, poiché si tratta di una mera misura cautelare e non di una decisione condannatoria. Ha precisato che, dopo la crescita in giudicato della decisione di exequatur, il sequestro svizzero originario si è trasformato in esecuzione diretta della misura italiana riconosciuta ex art. 33 cpv. 1 e 38 cpv. 1 CLug, perdendo la natura di misura cautelare interna soggetta a convalida. Poiché la causa di merito era già pendente in Italia al momento dell'ordinanza di sequestro, l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione era prematura e non poteva essere accolta. Il Tribunale ha inoltre rilevato che le ricorrenti non hanno distinto correttamente tra sentenze di merito e misure provvisorie, né tra sequestro fondato sull'art. 47 CLug e sequestro quale trasposizione diretta di una misura estera riconosciuta. Le spese giudiziarie di fr. 100'000 sono state poste a carico delle ricorrenti. La decisione chiarisce che un sequestro conservativo straniero riconosciuto in Svizzera non richiede convalida locale e non può fungere da titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione, stabilendo un importante principio di diritto transfrontaliero in materia di esecuzione di misure cautelari.
Regesto
Art. 80 f. und 279 SchKG; Art. 33, 38 und 47 LugÜ; Arrestprosequierung; definitive Rechtsöffnung. Solange der ausländische Entscheid in der Sache nicht zugestellt wird, muss der Gläubiger den Arrest in der Schweiz nicht prosequieren, welcher ihm in Vollstreckung einer einen italienischen Sequestro conservativo anordnenden Verfügung bewilligt wurde, die in der Schweiz anerkannt und gemäss LugÜ für vollstreckbar erklärt worden ist. Die den italienischen Sequestro conservativo anordnende Verfügung stellt keinen definitiven Rechtsöffnungstitel dar (E. 3, 6-10). Regeste Art. 80 s. et 279 LP; art. 33, 38 et 47 CL; validation du séquestre; mainlevée définitive de l'opposition. Tant que la décision étrangère sur le fond n'est pas notifiée, le créancier au bénéfice d'un séquestre autorisé en Suisse en exécution d'une ordonnance de séquestre conservatoire italien, reconnue et déclarée exécutoire en Suisse en vertu de la CL, ne doit pas le valider. L'ordonnance de séquestre conservatoire italien ne constitue pas un titre de mainlevée définitive de l'opposition (consid. 3, 6-10). Regesto Art. 80 seg. e 279 LEF; art. 33, 38 e 47 CLug; convalida del sequestro; rigetto definitivo dell'opposizione. Fintanto che la decisione di merito estera non è notificata, il creditore a beneficio di un sequestro effettuato in Svizzera in esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo italiano, riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera in virtù della CLug, non deve convalidarlo. L'ordinanza di sequestro conservativo italiano non costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (consid. 3, 6-10).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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