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Justizze. Art. 334 CPC

Tribunale federale

Rettifica d'ufficio verbale di sequestro nullo per incompetenza territoriale senza audizione debitore lecita (art. 334 CPC)

Data
03.07.2025
Numero d'incarto
5A_38/2024
Corte
II. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 129 LTF Art. 9 Cost Art. 29 Cost Art. 334 CPC

Riassunto

Il ricorrente A.________ impugna la sentenza di rettifica emessa dall'autorità di vigilanza ticinese in materia di esecuzione e fallimenti, con la quale è stato corretto d'ufficio il dispositivo di una precedente decisione riguardante un verbale di sequestro. Il Canton Soletta aveva ottenuto un decreto di sequestro su crediti e fondi immobiliari per garantire crediti fiscali complessivi pari a oltre 2,3 milioni di franchi. L'Ufficio di esecuzione di Locarno aveva eseguito il sequestro, ma l'autorità di vigilanza aveva inizialmente annullato l'intero verbale pur confermando nei motivi la validità del sequestro sul credito residuo verso un notaio. Successivamente, l'autorità ha rettificato la propria sentenza d'ufficio, limitando l'annullamento ai soli fondi immobiliari situati fuori dal circondario di competenza e ordinando l'assistenza giudiziaria all'ufficio competente di Olten-Gösgen. Il ricorrente contesta la legittimità della rettifica d'ufficio senza preventiva audizione delle parti e lamenta violazioni procedurali e sostanziali relative alla discrezionalità nell'esecuzione del sequestro.

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile, confermando la legittimità della rettifica d'ufficio operata dall'autorità di vigilanza cantonale. La corte rileva che il dispositivo della sentenza originaria del 27 dicembre 2023 conteneva un palese errore redazionale, poiché annullava integralmente il verbale di sequestro nonostante i motivi avessero espressamente confermato la validità del sequestro sul credito residuo verso il notaio e riconosciuto la sola incompetenza territoriale per i fondi immobiliari di U.________. Tale discrepanza tra motivazione e dispositivo giustificava pienamente la rettifica d'ufficio ai sensi dell'art. 30 della legge ticinese sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, applicando per analogia l'art. 334 capoverso 1 CPC.

La censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 capoverso 2 Cost. viene respinta in quanto l'art. 32 capoverso 2 LPR/TI attribuisce all'autorità solo la facoltà, non l'obbligo, di sentire le parti nella procedura di rettifica. Inoltre, trattandosi di un mero errore di scrittura come accertato nel merito, l'applicazione analogica dell'art. 334 capoverso 2 CPC consente espressamente al giudice di prescindere dall'audizione delle parti senza ledere le garanzie costituzionali. Le critiche sollevate dal ricorrente in ordine agli art. 95 capoverso 3 e 97 capoverso 2 LEF attengono invece al merito della scelta dei beni da sequestrare e non ai presupposti formali della rettifica; esse risultano comunque infondate poiché il ricorrente potrà ancora contestare l'ordine e l'entità del sequestro dopo che l'ufficio di Olten-Gösgen avrà stimato i fondi immobiliari ed emesso il relativo verbale ai sensi dell'art. 24 del regolamento federale sulla realizzazione forzata di fondi, applicabile per analogia anche al sequestro.

Le spese giudiziarie federali pari a 2'500 franchi sono poste a carico del ricorrente soccombente. Le spese della procedura di misure d'urgenza vengono compensate tenuto conto dell'esito parziale della stessa e del fatto che i sequestranti hanno dovuto pronunciarsi esclusivamente sulla domanda di effetto sospensivo.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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