Amministratore di fatto non risponde solidalmente per imposta alla fonte non versata: principio di legalità viola, computo riconosciuto (art. 127 cpv. 1 Cost.)
- Data
- 26.06.2023
- Numero d'incarto
- 9C 619/2022
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
Due coniugi, cittadino italiano con permesso B e sua moglie, hanno contestato la tassazione ordinaria sostitutiva per gli anni 2014 e 2015 nel Canton Ticino. Il marito era dipendente e amministratore di fatto di una società SA che aveva trattenuto l'imposta alla fonte sul suo salario ma non l'aveva versata all'autorità fiscale. Le autorità cantonali hanno negato il computo dell'imposta alla fonte sull'imposta ordinaria, attribuendo al contribuente la responsabilità del mancato versamento in quanto dominus della società. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale d'appello ticinese chiedendo il riconoscimento del computo.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso e rinvia la causa per nuova tassazione, riconoscendo integralmente il computo dell'imposta alla fonte trattenuta per i periodi fiscali 2014 e 2015 sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali.
La Corte rileva che la soluzione adottata dalle autorità inferiori, basata su una presunta responsabilità solidale dell'amministratore di fatto per il mancato versamento dell'imposta alla fonte da parte del datore di lavoro, è priva di base legale sufficiente. Sebbene il ricorrente fosse rimasto il "dominus" della società anche dopo aver lasciato formalmente la carica di amministratore unico il 13 gennaio 2015, né l'ordinanza sull'imposta federale diretta (art. 90 vLIDF) né la normativa cantonale ticinese prevedevano una responsabilità solidale dell'amministratore per tale periodo. Il principio di legalità fiscale sancito dall'art. 127 cpv. 1 Cost. impone che il regime fiscale, inclusa la cerchia dei debitori d'imposta, sia disciplinato dalla legge; considerazioni di equità o principi costituzionali generici non possono sopperire all'assenza di una norma specifica. Inoltre, l'art. 138 cpv. 3 LIFD, introdotto successivamente, non è applicabile retroattivamente agli anni d'imposta 2014-2015 e comunque presupporrebbe la mancata deduzione alla fonte, mentre nel caso concreto l'imposta era stata regolarmente trattenuta dallo stipendio ma non girata all'erario.
Di conseguenza, il computo dell'imposta alla fonte deve essere riconosciuto integralmente ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 vLIFD per l'imposta federale e degli art. 113 cpv. 2 LT/TI e 34 cpv. 2 LAID per le imposte cantonali. La causa è rinviata alla Divisione delle contribuzioni per l'emissione di nuove decisioni di tassazione conformi ai considerandi e alla Camera di diritto tributario per nuova pronuncia su spese e ripetibili della procedura cantonale. Le spese federali sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che dovrà inoltre corrispondere ai ricorrenti un'indennità per ripetibili.
Regesto
Imposta federale diretta e imposta cantonale 2014-2015 | Finanze pubbliche & diritto tributario
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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Sentenze correlate
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