Richiedente chiede autorizzazione eccezionale per impianto di essiccazione fuori zona edificabile: mancanza di ubicazione vincolata e fondi non in zona agricola rendono illegittima la richiesta (Art. 24 lett. a LPT)
- Data
- 12.09.2023
- Numero d'incarto
- 1C 492/2022
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 82 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 16 LPT Art. 24 LPT Art. 26 LPTC Art. 41 LPTC Art. 3 OPT
Riassunto
Un proprietario ha chiesto al Comune di X.________ l'autorizzazione per costruire un impianto di essiccazione delle erbe aromatiche su un fondo situato fuori dalla zona edificabile, nella cosiddetta 'zona altro territorio comunale'. L'Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni ha rifiutato la licenza edilizia, confermata dal Tribunale amministrativo cantonale. Il richiedente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale federale, sostenendo violazioni della legge sulla pianificazione territoriale (LPT), dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale (OPT), del divieto dell'arbitrio e del principio della buona fede. La controversia verteva sulla legittimità della richiesta di costruzione fuori zona edificabile e sulla corretta applicazione dei requisiti per un'autorizzazione eccezionale.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il fondo oggetto della domanda non fosse inserito nella zona agricola ai sensi dell'art. 16 LPT, bensì nella zona 'altro territorio comunale', per la quale l'art. 41 cpv. 2 LPTC ammette esclusivamente progetti che soddisfino i presupposti per un'autorizzazione d'eccezione secondo l'art. 24 LPT. Il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT, poiché i vantaggi economici e logistici derivanti dalla vicinanza all'impianto esistente di produzione (miscelazione e confezionamento) sono stati giudicati motivi puramente finanziari e di comodità, insufficienti per soddisfare il requisito oggettivo e severo di ubicazione vincolata. Inoltre, il ricorrente non ha fornito una motivazione puntuale e conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF per contestare le considerazioni della Corte cantonale sulla mancanza di un collegamento funzionale tra i due impianti. La valutazione provvisoria dell'UST del 18 febbraio 2019, che aveva indicato un carattere agricolo dell'impianto, non era vincolante ai sensi dell'art. 41 cpv. 3 OPTC e non generava un'aspettativa legittima protetta dal principio della buona fede. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono state poste a carico del ricorrente ai sensi degli art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF. La decisione conferma la rigorosa interpretazione giurisprudenziale del concetto di 'ubicazione vincolata' e ribadisce che la mera convenienza economica non è sufficiente a giustificare una costruzione fuori zona edificabile.
Regesto
Domanda di costruzione per edificio fuori zona edificabile (EFZ) | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.