Contribuente contesta tassazione 2015-2016 dopo aver ricevuto il conguaglio e i richiami di pagamento: reclamo tardivo, inammissibilità confermata (art. 132 cpv. 1 LIFD)
- Data
- 23.01.2020
- Numero d'incarto
- 2C_1043/2019
- Corte
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Un contribuente ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino, che aveva confermato la decisione dell'autorità fiscale di dichiarare inammissibile il suo reclamo contro le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2015 e 2016. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto le decisioni di tassazione, ma ammetteva di aver ricevuto il conguaglio d'imposta e i successivi richiami di pagamento. La controversia verteva esclusivamente sulla tempestività del reclamo e sulle conseguenze della mancata notifica delle decisioni di tassazione.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il reclamo, presentato il 9/10 luglio 2019, fosse manifestamente tardivo rispetto al termine di trenta giorni previsto dall'art. 132 cpv. 1 LIFD e dall'art. 206 cpv. 1 LT, poiché il contribuente era venuto a conoscenza dell'esistenza delle decisioni di tassazione al più tardi con la ricezione del richiamo di pagamento del 30 aprile 2019. Il Tribunale ha confermato che, in base al principio della buona fede, il contribuente aveva l'obbligo di informarsi sull'esistenza e sul contenuto della decisione di tassazione non appena aveva ricevuto il conguaglio d'imposta inviato il 28 febbraio 2019 o, comunque, il richiamo di pagamento del 30 aprile 2019. Ha altresì precisato che la determinante è la consegna del documento nella sfera di influenza del destinatario, indipendentemente da chi se ne sia effettivamente occupato. La decisione di inammissibilità del reclamo è stata quindi confermata sulla base dell'art. 132 cpv. 1 LIFD e dell'art. 206 cpv. 1 LT.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono state poste a carico del ricorrente, conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF, senza assegnazione di ripetibili ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 LTF.
La decisione è nota per aver ribadito con chiarezza che la ricezione di atti collegati alla tassazione (conguaglio, richiami) attiva l'obbligo di diligenza del contribuente e fa scattare il termine per il reclamo, anche in assenza della notifica formale della decisione di tassazione.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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