Società impugna comminatorie di fallimento per crediti contestati: ricorso al Tribunale federale inammissibile per motivazione insufficiente (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF)
- Data
- 27.02.2025
- Numero d'incarto
- 5A 83/2025
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 83 LEF Art. 325 CPC
Riassunto
Una società ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza dell’autorità di vigilanza che aveva respinto il suo ricorso contro due comminatorie di fallimento emesse dall’Ufficio di esecuzione di Lugano. La società sosteneva che le decisioni di rigetto delle sue opposizioni non erano ancora passate in giudicato e che aveva agito per disconoscere il debito, chiedendo l’annullamento della sentenza. L’autorità di vigilanza aveva ritenuto irricevibili le censure di merito sui crediti e aveva confermato la legittimità delle comminatorie sulla base della mancanza di effetto sospensivo dei reclami e della mancata dimostrazione dell’azione di disconoscimento del debito. Il Tribunale federale non ha esaminato la questione sostanziale della validità dei crediti e della legittimità delle comminatorie di fallimento.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso della società perché manifestamente non sufficientemente motivato ai sensi degli articoli 42 capoverso 2 e 106 capoverso 2 della Legge sulla procedura davanti al Tribunale federale (LTF). La ricorrente ha riproposto censure di merito sulla validità dei crediti, già escluse dal potere di cognizione dell’autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 83 capoverso 2 della Legge sulle esecuzioni e sul fallimento (LEF), e ha avanzato argomentazioni generiche e contrarie ai fatti accertati, senza dimostrare i presupposti per discostarsi dall’accertamento fattuale dell’autorità inferiore ai sensi degli articoli 97 capoverso 1 e 99 capoverso 1 LTF. In particolare, non ha provato di aver tempestivamente promosso l’azione di disconoscimento del debito nell’esecuzione in cui l’opposizione era stata rigettata in via provvisoria, né ha mostrato che i reclami avessero effetto sospensivo automatico o che fosse stata richiesta tale misura; l’effetto sospensivo concesso d’ufficio il 14 ottobre 2024 riguardava un solo reclamo, era intervenuto dopo l’emissione delle comminatorie e si era estinto il 3 gennaio 2025 con la dichiarazione di tardività del reclamo. Il ricorso è stato pertanto deciso nella procedura semplificata di cui all’articolo 108 capoverso 1 lettera b LTF. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 LTF. La decisione conferma il rigoroso controllo della motivazione nei ricorsi in materia di esecuzione, in particolare quando si contestano comminatorie di fallimento basate su decisioni di rigetto dell’opposizione non ancora definitive.
Regesto
comminatorie di fallimento | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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