Justizze.

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Justizze. Art. 3 KGTG

Tribunale federale

Legittima proprietaria italiana di un dipinto esportato in Svizzera senza licenza: assistenza giudiziaria negata per mancanza di doppia punibilità (art. 5 par. 1 lett. a CEAG)

BGE / ATF / DTF
DTF 145 IV 294 · BGE 145 IV 294 · ATF 145 IV 294
Data
13.05.2019
Numero d'incarto
BGE 145 IV 294
Corte
CH_BGE_006
Esito
Accolto

Norme determinanti

Art. 64 AIMP Art. 84 LTF Art. 5 CEAG Art. 5 IRSG Art. 64 IRSG Art. 5 IRSG. Art. 3 KGTG Art. 1 OTBC Art. 24 OTBC Art. 25 OTBC

Riassunto

Una cittadina italiana, legittima proprietaria di un dipinto attribuito a Leonardo da Vinci, lo ha esportato in Svizzera senza la licenza richiesta dal diritto interno italiano. L’Italia ha chiesto all’autorità svizzera l’esecuzione di una sentenza penale irrevocabile che disponeva la confisca dell’opera. La questione centrale era se l’esportazione illegale dall’Italia costituisse anche un reato punibile secondo il diritto svizzero, condizione necessaria per concedere l’assistenza giudiziaria internazionale.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della proprietaria e ha annullato la decisione del Tribunale penale federale, ordinando il rinvio della causa affinché venga rifiutata la domanda di assistenza giudiziaria e disposto il dissequestro del dipinto.

La doppia punibilità non è soddisfatta perché l’esportazione del dipinto dalla Svizzera non sarebbe punibile: ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. d LTBC, solo i beni culturali iscritti nell’Elenco federale sono soggetti a divieto di esportazione definitiva, e il dipinto non è iscritto né nell’Elenco federale né in un inventario italiano, come richiesto per l’applicazione della norma. L’Accordo bilaterale tra Svizzera e Italia non è applicabile, poiché il suo Allegato include esclusivamente la pittura murale e non i dipinti su tela. La Convenzione UNESCO non è direttamente applicabile e non può sostituire la mancanza di una norma interna o di un accordo bilaterale. L’importazione del dipinto in Svizzera non è neppure illecita, poiché l’art. 2 cpv. 5 LTBC definisce l’importazione illecita come quella che viola una convenzione bilaterale o un provvedimento limitato nel tempo, condizione non realizzata. Il diritto pubblico interno italiano non è determinante in assenza di un accordo bilaterale che lo preveda espressamente, come confermato da precedenti giurisprudenziali e dottrinali. Pertanto, la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 5 par. 1 lett. a CEAG e dall’art. 64 cpv. 1 AIMP non è adempiuta.

Le norme decisive sono l’art. 5 par. 1 lett. a CEAG e l’art. 64 cpv. 1 AIMP per la condizione di doppia punibilità, l’art. 24 cpv. 1 lett. d LTBC per la punibilità dell’esportazione, l’art. 2 cpv. 5 LTBC per la nozione di importazione illecita, l’art. 3 cpv. 1 LTBC per l’iscrizione nell’Elenco federale, l’art. 84 BGG per la competenza del Tribunale federale, nonché le norme relative all’Accordo bilaterale (art. I cpv. 2 e art. IV) e alla Convenzione UNESCO (art. 6–8), tutte concorrenti nel determinare l’inesistenza di una base giuridica per l’assistenza.

Non vi sono spese o compensi specificati nella decisione.

La decisione è notevole perché chiarisce in modo autorevole che la semplice violazione di una norma di esportazione straniera non basta per attivare l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale: è indispensabile che il fatto sia punibile anche secondo il diritto svizzero, il che richiede – per i beni culturali – l’iscrizione in un inventario nazionale o l’inclusione in un accordo bilaterale valido, e non può fondarsi su divieti unilaterali di diritto pubblico estero.

Regesto

Art. 84 BGG; Art. 6-8 des Übereinkommens der UNESCO über Massnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut; Art. I Abs. 2 und Art. IV der Vereinbarung zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Italien über die Einfuhr und die Rückführung von Kulturgut; Art. 2 Abs. 5, Art. 3, 5, 7 und 24 des Kulturgütertransfergesetzes (KGTG); Art. 5 Ziff. 1 Bst. a des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR) und Art. 64 Abs. 1 IRSG. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen: beidseitige Strafbarkeit. Italienisches Rechtshilfeersuchen, mit dem gestützt auf eine rechtskräftige Verurteilung beantragt wird, ein Gemälde zur Einziehung herauszugeben, das von der rechtmässigen Eigentümerin in Verletzung einer Ausfuhrbestimmung des internen italienischen Rechts in die Schweiz ausgeführt wurde. Abweisung des Ersuchens, da die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit (E. 2) nicht erfüllt ist (E. 4). Das UNESCO-Übereinkommen ist nicht direkt anwendbar. Die bilaterale Vereinbarung mit Italien ist ebenfalls nicht anwendbar, da deren Anhang Gemälde nicht erfasst (E. 3). Bei gehöriger Umsetzung wäre die Ausfuhr des Gemäldes aus der Schweiz nicht strafbar, da dieses nicht im Bundesverzeichnis bzw. in einem italienischen Verzeichnis eingetragen ist. Ebenso wenig wäre seine Einfuhr rechtswidrig, da sie nicht, wie das KGTG verlangt, gegen die bilaterale Vereinbarung mit Italien verstösst, deren Anhang Gemälde nicht aufführt. Das interne italienische öffentliche Recht ist nicht massgebend, weil unter Vorbehalt einer anderslautenden Regelung in einer bilateralen Vereinbarung kein Staat gehalten ist, innerhalb seiner Grenzen ausländisches öffentliches Recht anzuwenden und einzuhalten (E. 5 und 6). Regeste Art. 84 LTF; art. 6-8 de la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels; art. I par. 2 et art. IV de l'Accord entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République italienne concernant l'importation et le retour de biens culturels; art. 2 al. 5, art. 3, 5, 7 et 24 de la loi fédérale sur le transfert international de biens culturels (LTBC); art. 5 par. 1 let. a de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et art. 64 al. 1 EIMP. Assistance internationale en matière pénale: double incrimination. Refus, faute de répondre à la condition de double incrimination (consid. 2), d'une demande d'entraide judiciaire, fondée sur une décision définitive, formée par l'Italie en vue de la remise, aux fins de confiscation, d'un tableau exporté en Suisse par sa propriétaire légitime en violation d'une norme interne de droit italien sur l'exportation (consid. 4). La Convention UNESCO n'est pas directement applicable. L'accord bilatéral avec l'Italie n'est pas non plus applicable puisque son annexe n'inclut pas les oeuvres picturales (consid. 3). La transposition en droit suisse effectuée, l'exportation du tableau hors de Suisse ne serait pas punissable, celui-ci ne figurant pas à l'inventaire fédéral, respectivement dans un inventaire italien; de même, son importation ne serait pas illégale puisqu'elle n'enfreint pas, comme l'exige la LTBC, l'accord bilatéral avec l'Italie, dont l'annexe ne mentionne pas les oeuvres picturales. Le droit public interne italien n'est pas déterminant car, sauf disposition contraire dans un accord bilatéral, aucun Etat n'est tenu d'appliquer et de respecter les règles du droit public étranger à l'intérieur de ses frontières (consid. 5 et 6). Regesto Art. 84 LTF; art. 6-8 Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali; art. I cpv. 2 e art. IV dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali; art. 2 cpv. 5, art. 3, 5, 7 e 24 della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC); art. 5 par. 1 lett. a CEAG e art. 64 cpv. 1 AIMP. Assistenza internazionale in materia penale: doppia punibilità. Rifiuto, per mancato adempimento della condizione della doppia punibilità (consid. 2), di una domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'Italia fondata su una decisione di condanna passata in giudicato, volta alla consegna a scopo di confisca di un dipinto esportato in Svizzera dalla legittima proprietaria in violazione di una norma sull'esportazione del diritto interno italiano (consid. 4). La Convenzione UNESCO non è direttamente applicabile. Neppure l'Accordo bilaterale con l'Italia è applicabile, poiché il suo Allegato non include i dipinti (consid. 3). Fatta la dovuta trasposizione, l'esportazione del dipinto dalla Svizzera non sarebbe punibile poiché non è iscritto nell'Elenco federale, rispettivamente in un inventario italiano, né si sarebbe in presenza di un'importazione illecita visto ch'essa, come imposto dalla LTBC, non viola l'Accordo bilaterale con l'Italia, il cui Allegato non contempla i dipinti. L'ordinamento interno pubblico italiano non è determinante perché, in difetto di una diversa disposizione di un Accordo bilaterale, nessuno Stato è tenuto ad applicare e a rispettare regole di diritto pubblico estere all'interno delle sue frontiere (consid. 5 e 6).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.