Justizze.

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Justizze. Art. 9 LAVS

Tribunale federale

Medico indipendente cessa l'attività nel 2013: utile di liquidazione assoggettato integralmente ai contributi AVS senza deduzione della lacuna previdenziale fittizia (art. 9 cpv. 2 LAVS)

Data
05.11.2018
Numero d'incarto
9C_572/2018
Corte
II Corte di diritto sociale
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 3 LAVS Art. 4 LAVS Art. 9 LAVS Art. 42 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 108 LTF Art. 109 LTF Art. 18 LIFD Art. 27 LIFD Art. 37b LIFD Art. 38 LIFD Art. 17 OAVS Art. 18 OAVS Art. 23 OAVS

Riassunto

Un medico indipendente ha cessato la propria attività lucrativa il 31 dicembre 2013. La Cassa di compensazione Medisuisse ha calcolato i contributi AVS per il 2013 includendo l'utile di liquidazione di fr. 893'000.–, senza dedurre la cosiddetta lacuna previdenziale fittizia di fr. 2'529'844.–. Il ricorrente ha impugnato tale calcolo davanti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, sostenendo che l'utile di liquidazione non sarebbe assoggettabile all'AVS o, in subordine, che almeno il 50% del riscatto fittizio andrebbe dedotto dal reddito determinante; ha inoltre contestato gli interessi di mora. Il Tribunale cantonale ha respinto il gravame. Il ricorrente ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo la restituzione di fr. 95'999.– versati precauzionalmente e, in via subordinata, una riduzione del reddito assoggettabile.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

L’utile di liquidazione derivante dalla cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente è assoggettato integralmente ai contributi AVS già prima di ogni eventuale deduzione della lacuna previdenziale fittizia, come previsto dall’art. 9 cpv. 2 LAVS in combinato disposto con gli art. 9 LAVS, 17 e 18 OAVS e 27 LIFD. Ciò vale indipendentemente dal fatto che, ai fini fiscali, tale utile possa risultare non imponibile: il modulo fiscale utilizzato dal ricorrente per la dichiarazione del 2013 non ha alcun effetto vincolante per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, né può fondare un affidamento legittimo, poiché la disciplina AVS e quella fiscale sono autonome e non coincidenti. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato che la Cassa abbia fornito informazioni errate sul calcolo dei contributi relativi all’utile di liquidazione; ha anzi ammesso che l’eventuale indicazione errata sarebbe stata fornita da un collaboratore dello IAS, autorità estranea alla decisione impugnata. Ancora, non ha provato che, in assenza di tale indicazione, avrebbe agito diversamente, né ha mostrato alcun pregiudizio concreto derivante da un presunto affidamento. Infine, la domanda subordinata di dedurre il 50% del riscatto fittizio è stata respinta perché il ricorrente non ha allegato alcuna violazione del diritto né accertamento manifestamente inesatto da parte del Tribunale cantonale, come richiesto dall’art. 42 cpv. 1 LTF. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.– sono poste a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LTF.

La decisione conferma il principio consolidato secondo cui l’utile di liquidazione costituisce reddito determinante per i contributi AVS in misura integrale, senza possibilità di compensazione anticipata con lacune previdenziali fittizie, e chiarisce che l’affidamento su moduli fiscali o su informazioni provenienti da autorità diverse dalla cassa competente non è protetto dalla buona fede ai fini dell’assicurazione sociale.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.