Azienda paga 20'000 franchi per interrompere presunte pubblicazioni diffamatorie online: accettazione tacita dell'accordo modificato e rinuncia alla forma scritta confermate (art. 1 cpv. 1 e art. 16 cpv. 1 CO)
- Data
- 09.08.2022
- Numero d'incarto
- 4A 607/2021
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 1 CO Art. 11 CO Art. 12 CO Art. 14 CO Art. 16 CO Art. 29 CO Art. 30 CO Art. 31 CO
Riassunto
A.________ SA e B.________ avevano una controversia su estintori difettosi restituiti da quest’ultimo, per i quali aveva emesso una fattura contestata di fr. 79'601.40. Il 4 giugno 2012 A.________ SA propose un accordo di tacitazione per fr. 74'500.--, subordinato alla scomparsa di commenti negativi online. B.________ restituì il documento controfirmato con modifiche manoscritte, tra cui l’eliminazione dei riferimenti a società terze e l’imposizione di un primo acconto di fr. 20'000.-- entro il 5 giugno 2012. A.________ SA versò tale somma il 5 giugno 2012, poi altri fr. 13'000.-- in date successive, ma interruppe i pagamenti. B.________ fece spiccare un precetto esecutivo, al quale A.________ SA si oppose. La Pretura di Lugano accolse la domanda di B.________, condannando A.________ SA al pagamento del residuo di fr. 41'500.--. La Corte d’appello del Cantone Ticino confermò la decisione. A.________ SA ricorse al Tribunale federale, contestando la validità dell’accordo per mancanza di forma scritta, per timore ragionevole e per la possibilità di compensare crediti preesistenti.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A.________ SA, confermando che l’accordo del 4 giugno 2012 era valido e vincolante. La ricorrente aveva accettato tacitamente la controproposta di B.________ mediante atti concludenti: il versamento puntuale di fr. 20'000.-- il 5 giugno 2012, come richiesto, e successivi pagamenti di fr. 10'000.-- il 27 luglio 2012 e di fr. 3'000.-- in data imprecisata, senza sollevare obiezioni. Questi comportamenti dimostravano una comune volontà di vincolarsi, ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 e dell’art. 1 cpv. 2 CO, e rendevano irrilevante la mancanza di una seconda firma, poiché le parti non avevano concordato la forma scritta come condizione di validità (art. 16 cpv. 1 CO) e, in ogni caso, avevano rinunciato alla forma stessa con l’adempimento parziale (art. 16 cpv. 1 CO). L’accordo aveva chiaramente lo scopo di liquidare integralmente la controversia sugli estintori, tacitando tutte le pretese reciproche, compresi i crediti di fr. 15'159.10 e fr. 300.-- mensili fatti valere in compensazione dalla ricorrente (art. 29 CO); pertanto, non era più possibile far valere tali crediti. La ricorrente non ha dimostrato alcuna minaccia illecita al momento della conclusione dell’accordo: le e-mail negative citate risalgono a settembre-ottobre 2012, cioè mesi dopo il 4 giugno 2012, e non costituiscono indizi di un timore ragionevole presente al momento della formazione del contratto (art. 29 cpv. 1 e art. 30 cpv. 1 CO). Le dichiarazioni dell’amministratore della ricorrente in tal senso sono state smentite dal testimone G.________, la cui attendibilità non è stata messa in dubbio. Il ricorso è stato quindi respinto come infondato. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- e le spese ripetibili di fr. 2'500.-- sono a carico della ricorrente. La decisione conferma il principio secondo cui l’accettazione tacita per atti concludenti e la rinuncia alla forma scritta per adempimento parziale sono strumenti consolidati per la validazione di accordi, anche in presenza di modifiche unilaterali non esplicitamente approvate.
Regesto
conclusione del contratto | Diritto delle obbligazioni (in generale)
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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