Justizze.

La banca dati giuridica svizzera con IA.

Justizze. Art. 17 CPC

Tribunale federale

Importatore disdice contratti di agenzia e concessionaria: ricorrente chiede competenza del foro pattuito per pretese di risarcimento per mancata stipula di nuovi contratti, ma clausola limitata a controversie sul contratto disdetto è insufficiente (art. 17 cpv. 1 CPC)

BGE / ATF / DTF
DTF 147 III 153 · BGE 147 III 153 · ATF 147 III 153
Data
09.02.2021
Numero d'incarto
BGE 147 III 153
Corte
CH_BGE_005
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 18 CO Art. 17 CPC

Riassunto

La A. AG, importatrice di automobili con sede nel Cantone Zurigo, ha disdetto nel settembre 2016 i contratti di concessionario, assistenza, agenzia e officina autorizzata stipulati con la B. SA, suo agente da quasi cinquant’anni. I contratti contenevano una clausola di proroga del foro limitata alle controversie relative all’origine e alla risoluzione del contratto e ai diritti e doveri risultanti. Le condizioni di vendita e fornitura, allegati ai contratti principali, indicavano invece un foro competente per tutti i diritti derivanti dalla relazione d’affari. Nel maggio 2018 la B. SA ha citato la A. AG innanzi alla Pretura di Lugano chiedendo un risarcimento di circa 5,16 milioni di franchi per la mancata stipula di nuovi contratti, fondando la domanda sulla culpa in contrahendo e sulla violazione del principio di buona fede. La A. AG ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale, invocando la clausola di proroga. Il Pretore ha confermato la propria competenza; la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l’appello della A. AG. Quest’ultima ha impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale federale, lamentando una violazione dell’art. 18 CO per omissione di accertamento della volontà soggettiva e errata interpretazione oggettiva della clausola di proroga.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della A. AG. Ha ritenuto che la Corte cantonale non abbia omesso di accertare la volontà soggettiva delle parti, poiché ha esplicitamente constatato che non emerge dagli atti né è stata dimostrata una volontà comune di sottoporre alla proroga del foro anche le vertenze future fuori dal campo di applicazione dei contratti disdetti. L’interpretazione oggettiva della clausola di proroga, effettuata secondo il principio dell’affidamento e le regole della buona fede, ha portato alla conclusione che la formulazione contenuta nei contratti principali – “controversie relative all’origine e alla risoluzione del presente contratto, così come i diritti e i doveri risultanti” – è chiaramente circoscritta e non può essere estesa a pretese derivanti dalla mancata stipula di nuovi contratti. Le condizioni di vendita e fornitura, pur essendo allegati al contratto di concessionario, sono state correttamente qualificate come marginali e la loro clausola più ampia è invalida perché viola il requisito di un rapporto giuridico determinato previsto dall’art. 17 cpv. 1 CPC. Le pretese della B. SA, fondate sulla culpa in contrahendo per la mancata conclusione di nuovi contratti, non presentano alcuna connessione oggettiva sufficiente con i contratti disdetti contenenti la clausola di proroga, né la lunga durata delle relazioni commerciali (quasi cinquant’anni) giustifica un’estensione della competenza del foro oltre quanto testualmente previsto. Pertanto, la clausola di proroga non si applica alla causa, e la Pretura di Lugano è competente. Il ricorso è stato respinto senza spese.

Questa decisione chiarisce che una clausola di proroga del foro contenuta in un contratto disdetto non copre automaticamente le pretese derivanti dalla mancata stipula di nuovi accordi, neppure se fondate sulla culpa in contrahendo, a meno che non sussista una connessione oggettiva diretta e specifica con il contratto originario; inoltre, stabilisce che una clausola che si riferisce genericamente a tutti i diritti derivanti dai rapporti commerciali è invalida per difetto di determinatezza del rapporto giuridico.

Regesto

Art. 17 Abs. 1 ZPO; Gerichtsstandsvereinbarung, Culpa in contrahendo. Grundsätze der Auslegung einer Gerichtsstandsvereinbarung (E. 5). Unmöglichkeit, den tatsächlichen übereinstimmenden Parteiwillen festzustellen (E. 6). Objektivierte Auslegung der von den Parteien abgeschlossenen Gerichtsstandsvereinbarungen. Eine Gerichtsstandsvereinbarung, die alle Ansprüche aus den Geschäftsbeziehungen der Parteien erfasst, ist unwirksam. Beschränkt sich eine Gerichtsstandsklausel in einem gekündigten Vertrag hingegen auf Auseinandersetzungen über dessen Zustandekommen und Auflösung sowie die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten, so bezieht sie sich nicht auch auf Streitigkeiten über Ansprüche aus dem Nichtzustandekommen eines neuen Vertrags (E. 7). Regeste Art. 17 al. 1 CPC; clause de prorogation de for, culpa in contrahendo. Principes applicables en matière d'interprétation d'une clause de prorogation de for (consid. 5). Impossibilité de déterminer la réelle et commune intention des parties (consid. 6). Interprétation objective des clauses de prorogation de for conclues par les parties. Une clause de prorogation de for qui s'étendrait à toutes les prétentions découlant des relations commerciales entre les parties n'est pas valable, tandis que celle contenue dans un contrat résilié et qui vise les différends relatifs à sa formation et à sa résiliation ainsi que les droits et obligations en résultant, ne s'étend pas aux litiges relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat (consid. 7). Regesto Art. 17 cpv. 1 CPC; proroga del foro, culpa in contrahendo. Principi che reggono l'interpretazione di una proroga del foro (consid. 5). Impossibilità di determinare la reale concorde volontà delle parti (consid. 6). Interpretazione oggettiva delle proroghe del foro concluse dalle parti. La proroga del foro prevista per tutti i diritti derivanti dai rapporti commerciali fra le parti non è valida, mentre quella, contenuta in un contratto disdetto e circoscritta alle controversie relative alla sua origine e risoluzione e ai diritti e doveri risultantivi, non si estende anche ai litigi per le pretese derivanti dalla mancata stipula di un nuovo contratto (consid. 7).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

Sentenze correlate