Justizze.

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Justizze. Art. 21 CC

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Assicurata colpita da ictus nel 2016 ottiene il rimborso per l’aiuto domestico prestato dalla cognata: l’interpretazione oggettiva della clausola ‘parenti prossimi’ esclude i cognati (art. 20 e 21 CC)

Data
08.06.2017
Numero d'incarto
20170608_i_ti_o_01
Esito
Accolto

Norme determinanti

Art. 29 Cost Art. 6 CEDU Art. 42quinquies LAI Art. 33 LCA Art. 100 LCA Art. 18 CO Art. 102 CO Art. 20 CC Art. 21 CC Art. 272 CC Art. 328 CC

Riassunto

Un’assicurata ha chiesto alla compagnia assicuratrice il rimborso di fr. 2'000 per prestazioni di aiuto domestico ricevute dalla propria cognata dopo un ictus subito nell’agosto 2016. La compagnia ha rifiutato il rimborso sostenendo che la cognata rientra nella nozione di ‘parenti prossimi’, la cui attività è esclusa dalle condizioni generali d’assicurazione. L’assicurata ha contestato tale interpretazione, affermando che il termine ‘parenti prossimi’ deve essere inteso in senso stretto, escludendo i cognati, sulla base degli articoli 20 e 21 del Codice civile svizzero e di altri riferimenti normativi. Le parti hanno discusso anche sulla validità di eventuali promesse verbali del consulente assicurativo e sulla rilevanza delle versioni tedesca e francese delle condizioni assicurative.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto la petizione dell’assicurata e condannato la compagnia al versamento di fr. 2'000 più interessi al 5% dal 17 febbraio 2017. L’assicurata era stata colpita da un ictus nell’agosto 2016 e aveva necessitato di aiuto domestico fornito dalla cognata, ossia dalla sorella del marito. Il tribunale ha ritenuto impossibile determinare la volontà concorde delle parti al momento della conclusione del contratto assicurativo nel 2012, poiché non erano state formulate promesse specifiche né concordate interpretazioni particolari del termine ‘parenti prossimi’. Di conseguenza, ha applicato l’interpretazione oggettiva secondo il principio dell’affidamento, ossia il senso che le parti potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alla clausola. L’esame letterale della clausola non ha consentito un’interpretazione univoca, dato che il concetto di ‘prossimo’ è troppo vago per stabilire con certezza la cerchia di persone comprese. Il tribunale ha respinto la pretesa della compagnia di prevalersi delle versioni tedesca e francese delle condizioni, poiché il contratto era stato concluso in lingua italiana nel Cantone Ticino, senza alcun rinvio esplicito a testi in altre lingue. Il rinvio della compagnia agli articoli 272 e 328 CC, che disciplinano gli obblighi di assistenza reciproca tra genitori e figli e tra parenti in linea retta, ha invece confermato l’interpretazione dell’assicurata: tali norme non includono i cognati, e quindi la loro esclusione dalle prestazioni rimborsabili non può estendersi a questi ultimi. Pertanto, l’aiuto fornito dalla cognata rientra nel diritto al rimborso previsto dall’articolo 20 e 21 CC e dalle condizioni assicurative. Gli interessi sono stati fissati al 5% a decorrere dal 17 febbraio 2017, data successiva alla prima interpellazione formale dell’assicurata del 16 febbraio 2017, in applicazione dell’articolo 102 capoverso 1 CO. Il tribunale ha rifiutato l’audizione dell’assicurata e dei suoi testimoni, ritenendola superflua, poiché la documentazione già acquisita e la deposizione del consulente erano esaustive; tale decisione non ha violato il diritto di essere sentiti di cui all’articolo 29 capoverso 2 Costituzione. Le spese processuali sono state poste a carico dello Stato, e la compagnia ha dovuto versare all’assicurata fr. 1'000 a titolo di ripetibili. La decisione è notevole perché chiarisce che, in materia di contratti assicurativi, l’interpretazione oggettiva della clausola ‘parenti prossimi’ non comprende automaticamente i cognati, salvo che il testo contrattuale non li specifichi espressamente, e che il rinvio a norme del diritto civile serve a limitare, non ad ampliare, la portata dell’esclusione.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.