Ricorso contro modifica legge ticinese su reparti acuti: inammissibilità per mancanza legittimazione privato (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 142 V 395 · BGE 142 V 395 · ATF 142 V 395
- Data
- 19.07.2016
- Numero d'incarto
- BGE 142 V 395
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Riassunto
Un privato ha impugnato davanti al Tribunale federale una modifica della legge cantonale ticinese di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal), entrata in vigore il 15 marzo 2016. La contestazione riguardava l'introduzione dei 'reparti acuti a minore intensità' nella pianificazione ospedaliera e le relative modalità di finanziamento, con richieste di annullamento o modifica delle norme impugnate. Il ricorrente sosteneva di subire un pregiudizio concreto in termini di costi di degenza e qualità delle cure in caso di ricovero in tali strutture.
Il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso in materia di diritto pubblico inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che il ricorrente, agendo come privato cittadino e assicurato, non possiede la legittimazione necessaria per impugnare un atto normativo generale e astratto quale la modifica legislativa cantonale.
Secondo l'art. 89 cpv. 1 lett. b LTF, la legittimazione richiede che il ricorrente sia particolarmente toccato in modo attuale o virtuale dalla norma impugnata. Il Tribunale ha ritenuto che la mera possibilità generica di un futuro ricovero non soddisfi il requisito di una probabilità minima di essere colpiti direttamente dalla normativa, specialmente quando il ricorrente non allega di essere già stato o in procinto di essere ricoverato in una struttura interessata dalla modifica. Inoltre, ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF, l'interesse degno di protezione deve essere specifico; il ricorrente non ha dimostrato di essere toccato dalla modifica in misura maggiore rispetto agli altri amministrati, limitandosi a invocare un interesse generale al rispetto del diritto federale o un onere finanziario potenziale (contributo giornaliero di 30 franchi invece di 15) comune a tutti gli assicurati che potrebbero finire in tali reparti.
Il Collegio ha anche chiarito che l'onere di motivare la legittimazione incombe al ricorrente secondo l'art. 42 cpv. 1 LTF, e che il Tribunale non è tenuto a ricercare d'ufficio elementi a supporto se questi non sono evidenti. Infine, il riferimento a un precedente (sentenza 2C_796/2011) è stato respinto poiché quel caso coinvolgeva un medico e una riforma più ampia dell'intero sistema ospedaliero, mentre qui si trattava solo di reparti specifici e di un privato senza legami professionali diretti con le strutture.
Regesto
Art. 89 Abs. 1 lit. b und c BGG; Art. 39 Abs. 1 und 3 KVG; Beschwerderecht; abstrakte Normenkontrolle; Spitalplanung; Änderung des Tessiner Einführungsgesetzes vom 26. Juni 1997 zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung. Eine Privatperson ist nicht befugt, gegen eine kantonale Gesetzesänderung betreffend die Spitalplanung Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zu führen (Einführung von reparti acuti a minore intensità und deren Finanzierung; E. 4). Regeste Art. 89 al. 1 let. b et c LTF; art. 39 al. 1 et 3 LAMal; droit de recours; contrôle abstrait des normes; planification hospitalière; modification de la loi d'application tessinoise du 26 juin 1997 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Un particulier n'est pas légitimé à introduire un recours en matière de droit public contre une modification législative cantonale dans le domaine de la planification hospitalière (introduction des reparti acuti a minore intensità et leur financement; consid. 4). Regesto Art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF; art. 39 cpv. 1 e 3 LAMal; diritto di ricorso; controllo astratto delle norme; pianificazione ospedaliera; modifica della legge di applicazione del Cantone Ticino del 26 giugno 1997 della legge federale sull'assicurazione malattie. Un privato non è legittimato a introdurre un ricorso in materia di diritto pubblico contro una modifica legislativa cantonale nell'ambito della pianificazione ospedaliera (introduzione di reparti acuti a minore intensità e loro finanziamento; consid. 4).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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