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Justizze. Art. 46 CLug

Tribunale federale

Sospensione procedura opposizione exequatur: ammissibile ricorso TF, rinvio per mancata verifica limiti art. 38 CLug (art. 46 CLug)

BGE / ATF / DTF
DTF 137 III 261 · BGE 137 III 261 · ATF 137 III 261
Data
25.01.2011
Numero d'incarto
BGE 137 III 261
Corte
CH_BGE_005
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 9 Cost Art. 29 Cost Art. 46 CLug

Riassunto

La società italiana A. Srl ottiene in Ticino la dichiarazione di esecutività di un decreto ingiuntivo italiano e di una sentenza di appello emessi nei confronti dell'impresa ticinese B. Sagl. Quest'ultima presenta opposizione all'exequatur e chiede contestualmente la sospensione della procedura fino alla definizione di un appello pendente in Italia. Il Tribunale di appello ticinese accoglie la domanda di sospensione ritenendo che l'appello italiano non appaia privo di probabilità di successo. La società italiana impugna tale decisione di sospensione dinanzi al Tribunale federale sostenendo che la misura sia illegittima e configuri un diniego di giustizia.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso in materia civile, annulla la decisione cantonale di sospensione e rinvia la causa per nuovo giudizio. Il Supremo tribunale conferma preliminarmente l'ammissibilità del ricorso contro una decisione incidentale di sospensione, poiché la giurisprudenza rinuncia al requisito del pregiudizio irreparabile quando si lamenta un'ingiustificata procrastinazione della procedura o un diniego di giustizia ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost. e dell'art. 9 Cost., applicando l'art. 93 cpv. 1 LTF.

Nel merito, il Tribunale federale stabilisce che il giudice chiamato a decidere sulla sospensione della procedura di opposizione all'exequatur può considerare esclusivamente i motivi che la parte opponente non era in grado di far valere dinanzi al giudice dello Stato d'origine, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea sull'art. 38 della Convenzione di Lugano (ora art. 46 CLug). Tale norma derogatoria deve essere interpretata restrittivamente per garantire la libera circolazione delle sentenze ed evitare un riesame nel merito della decisione straniera vietato dall'art. 34 cpv. 3 CLug (ora art. 45 cpv. 2).

Nel caso concreto, il Tribunale cantonale ha sospeso la procedura limitandosi a constatare che l'appello italiano non appariva privo di prospettive di successo, senza verificare se tale valutazione si fondasse su motivi nuovi non già sottoposti al giudice italiano. Poiché l'autorità cantonale non ha dimostrato di aver rispettato i limiti imposti dalla Convenzione di Lugano e ha dimenticato la natura eccezionale della sospensione, la decisione viene annullata e la causa rinviata per una nuova valutazione conforme ai principi stabiliti.

Regesto

Lugano-Übereinkommen; Sistierung des Rechtsbehelfsverfahrens gegen eine Vollstreckbarkeitserklärung. Zulässigkeit einer Beschwerde beim Bundesgericht gegen einen kantonalen Entscheid, der das Exequaturverfahren sistiert (E. 1). Einwände, die bezüglich des Entscheids über die Sistierung berücksichtigt werden dürfen (E. 3). Regeste Convention de Lugano; suspension de la procédure d'opposition à l'exequatur. Recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral contre une décision cantonale suspendant la procédure d'exequatur (consid. 1). Moyens susceptibles d'être pris en considération dans la décision relative à la suspension de la procédure (consid. 3). Regesto Convenzione di Lugano; sospensione della procedura di opposizione all'exequatur. Ammissibilità di un ricorso al Tribunale federale contro una decisione cantonale che sospende la procedura di exequatur (consid. 1). Mezzi che possono essere presi in considerazione per la decisione sulla sospensione della procedura (consid. 3).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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