Ricorso fiscale tardivo per notifica irregolare ma buona fede violata: rigetto (art. 132 cpv. 1 LIFD)
- Data
- 30.07.2026
- Numero d'incarto
- 9C_267/2026
- Corte
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Una cittadina tedesca residente in Ticino ha trasferito la propria residenza in Svizzera nel maggio 2023 e ha indicato nella dichiarazione d'imposta 2023 un rappresentante fiduciario con procura scritta. L'Ufficio di tassazione ha notificato la decisione di tassazione direttamente al suo domicilio privato anziché al rappresentante. La contribuente ha pagato il conguaglio dell'imposta federale diretta il 17 settembre 2025 e ha comunicato tale pagamento alla fiduciaria solo il 16 dicembre 2025. Il reclamo è stato depositato l'8 gennaio 2026, sostenendo la tempestività grazie alla notifica irregolare o chiedendo in subordine la restituzione dei termini. Le autorità fiscali e la Camera di diritto tributario hanno dichiarato il reclamo tardivo e inammissibile.
Il Tribunale federale respinge il ricorso confermando la tardività del reclamo sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali. Sebbene la notifica della decisione di tassazione al domicilio privato della contribuente, anziché al rappresentante contrattuale munito di procura, costituisca una notifica irregolare ai sensi dell'art. 117 cpv. 1 LIFD, tale vizio non tutela l'insorgente in virtù del principio della buona fede. La corte rileva che il pagamento del conguaglio dell'imposta federale diretta avvenuto il 17 settembre 2025 imponeva alla contribuente il dovere di informarsi presso l'autorità fiscale o il rappresentante sull'esistenza di una decisione formale, senza attendere fino al 16 dicembre 2025 per trasmettere la documentazione alla fiduciaria. Di conseguenza, l'attesa fino all'8 gennaio 2026 per presentare reclamo non è giustificata e i termini di decadenza ex art. 132 cpv. 1 LIFD sono scaduti. Analogamente, la richiesta di restituzione dei termini ex art. 133 cpv. 3 LIFD viene respinta poiché la mera notifica irregolare non configura un impedimento rilevante come malattia o assenza dal Paese. Infine, la doglianza relativa alla violazione del diritto di essere sentiti ex art. 29 cpv. 2 Cost. è infondata, dato che la mancata analisi del merito deriva esclusivamente dall'inammissibilità del reclamo per tardività. Le spese giudiziarie di CHF 3'000 sono poste a carico della ricorrente ai sensi degli art. 65 e 66 cpv. 1 LTF.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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