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Justizze. Art. 29 Cost

Tribunale federale

Condanna per trascuranza obblighi mantenimento: diritto di essere sentito rispettato nonostante osservazioni tardive, ricorso respinto (art. 29 Cost.)

Data
25.08.2026
Numero d'incarto
6B_169/2026
Corte
I. Strafrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 42 LTF Art. 99 LTF Art. 29 Cost Art. 3 CPP Art. 107 CPP

Riassunto

Il ricorrente A.________ impugna la sentenza della Corte di appello e revisione penale del Cantone Ticino che ha confermato la sua condanna per trascuranza degli obblighi di mantenimento verso la figlia B.________ nel periodo febbraio 2017-settembre 2021. Egli lamenta la violazione del diritto di essere sentito poiché gli sarebbero state notificate solo con la sentenza le osservazioni dell'accusatrice privata, nonché la violazione del diritto al contraddittorio per il mancato interrogatorio della stessa. Nel merito contesta l'accertamento dei fatti allegando nuove prove bancarie relative a versamenti effettuati nel 2018 e invoca un errore sull'illiceità sostenendo di aver agito senza patrocinio penale.

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile, confermando la condanna per trascuranza degli obblighi di mantenimento. Le stampe bancarie relative a otto versamenti del 2018 allegate al gravame sono dichiarate nuovi mezzi di prova inammissibili ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, poiché il ricorrente non dimostra che fossero già presenti nell'incarto cantonale né che la decisione impugnata li abbia resi rilevanti per la prima volta; inoltre, in appello egli non aveva contestato il mancato pagamento per l'intero periodo.

La censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito è infondata. Sebbene le osservazioni dell'accusatrice privata siano state notificate unitamente alla sentenza, la Corte cantonale le aveva espressamente ritenute inammissibili e non ne aveva tenuto conto nella motivazione. Non sussiste pertanto alcuna lesione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., dagli art. 3 cpv. 2 lett. c e 107 CPP, né interesse all'annullamento della decisione, mancando qualsiasi indicazione su cosa il ricorrente avrebbe potuto opporre a uno scritto comunque irrilevante.

Anche la doglianza sulla violazione del diritto al contraddittorio è inammissibile. La Corte cantonale ha respinto l'istanza di interrogatorio dell'accusatrice privata non per tardività, ma perché la prova era irrilevante ai fini del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento ex art. 217 CP, dato che l'obbligo alimentare era stato stabilito in sede civile e il reato non richiede la dimostrazione dello stato di bisogno del creditore. Il ricorrente non ha contestato tale irrilevanza, limitandosi a criticare la presunta tardività, rendendo la censura inconferente e priva di adeguata motivazione ex art. 42 cpv. 2 LTF.

Nel merito, la difesa basata sull'errore sull'illiceità ex art. 21 CP è destituita di fondamento. Dall'incarto emerge che il ricorrente era assistito da un difensore penale durante la fase preliminare e sino al rinvio a giudizio, contrariamente a quanto affermato. Inoltre, egli era pienamente consapevole dell'obbligo di mantenimento fissato cautelativamente dal giudice civile, che non aveva mai impugnato, rendendo inverosimile la tesi di un errore evitabile.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta in quanto le conclusioni ricorsuali apparivano manifestamente prive di possibilità di successo. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza. In assenza di scambio di scritti, non vengono accordati ripetibili agli opponenti.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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