Condanna per trascuranza obblighi mantenimento: diritto di essere sentito rispettato nonostante osservazioni tardive, ricorso respinto (art. 29 Cost.)
- Data
- 25.08.2026
- Numero d'incarto
- 6B_169/2026
- Corte
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 99 LTF Art. 29 Cost Art. 3 CPP Art. 107 CPP
Riassunto
Il ricorrente A.________ impugna la sentenza della Corte di appello e revisione penale del Cantone Ticino che ha confermato la sua condanna per trascuranza degli obblighi di mantenimento verso la figlia B.________ nel periodo febbraio 2017-settembre 2021. Egli lamenta la violazione del diritto di essere sentito poiché gli sarebbero state notificate solo con la sentenza le osservazioni dell'accusatrice privata, nonché la violazione del diritto al contraddittorio per il mancato interrogatorio della stessa. Nel merito contesta l'accertamento dei fatti allegando nuove prove bancarie relative a versamenti effettuati nel 2018 e invoca un errore sull'illiceità sostenendo di aver agito senza patrocinio penale.
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile, confermando la condanna per trascuranza degli obblighi di mantenimento. Le stampe bancarie relative a otto versamenti del 2018 allegate al gravame sono dichiarate nuovi mezzi di prova inammissibili ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, poiché il ricorrente non dimostra che fossero già presenti nell'incarto cantonale né che la decisione impugnata li abbia resi rilevanti per la prima volta; inoltre, in appello egli non aveva contestato il mancato pagamento per l'intero periodo.
La censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito è infondata. Sebbene le osservazioni dell'accusatrice privata siano state notificate unitamente alla sentenza, la Corte cantonale le aveva espressamente ritenute inammissibili e non ne aveva tenuto conto nella motivazione. Non sussiste pertanto alcuna lesione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., dagli art. 3 cpv. 2 lett. c e 107 CPP, né interesse all'annullamento della decisione, mancando qualsiasi indicazione su cosa il ricorrente avrebbe potuto opporre a uno scritto comunque irrilevante.
Anche la doglianza sulla violazione del diritto al contraddittorio è inammissibile. La Corte cantonale ha respinto l'istanza di interrogatorio dell'accusatrice privata non per tardività, ma perché la prova era irrilevante ai fini del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento ex art. 217 CP, dato che l'obbligo alimentare era stato stabilito in sede civile e il reato non richiede la dimostrazione dello stato di bisogno del creditore. Il ricorrente non ha contestato tale irrilevanza, limitandosi a criticare la presunta tardività, rendendo la censura inconferente e priva di adeguata motivazione ex art. 42 cpv. 2 LTF.
Nel merito, la difesa basata sull'errore sull'illiceità ex art. 21 CP è destituita di fondamento. Dall'incarto emerge che il ricorrente era assistito da un difensore penale durante la fase preliminare e sino al rinvio a giudizio, contrariamente a quanto affermato. Inoltre, egli era pienamente consapevole dell'obbligo di mantenimento fissato cautelativamente dal giudice civile, che non aveva mai impugnato, rendendo inverosimile la tesi di un errore evitabile.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta in quanto le conclusioni ricorsuali apparivano manifestamente prive di possibilità di successo. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza. In assenza di scambio di scritti, non vengono accordati ripetibili agli opponenti.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
Sentenze correlate
- Ricorso in materia assicurativa privo di confronto con la sentenza: inammissibile per carenza motivazionale (Art. 42 e 108 LTF)
- Pignoramento salario: ricorso TF inammissibile per mancata motivazione e mancato confronto con autorità cantonale (art. 42 cpv. 2 LTF)
- Ricongiungimento familiare negato per minaccia grave e attuale all'ordine pubblico derivante da reiterati reati di rapina, spaccio di stupefacenti e evasione (art. 5 allegato I ALC)
- Imputata commette tentato assassinio ripetuto in pubblico per promuovere lo Stato islamico: concorso ideale con violazione dell'art. 2 LAQ/SI confermato (Art. 2 cpv. 1 LAQ/SI)
- Ricorso contro la ripresa di reddito da sostanza mobiliare per trasposizione di partecipazione azionaria del 19,8% nella D.________ S.p.A. nel 2011: imposizione confermata perché soddisfatte tutte le condizioni dell'art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD
- Ricorrente non si presenta a visite psichiatriche per accertamento AI: rifiuto totale delle prestazioni assistenziali viola l'essenza intangibile del diritto all'aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost.
- Assicurato contro gli infortuni subisce ricaduta con dolore lombare e richiede intervento chirurgico: rifiuto dell'INSAI annullato per mancata perizia esterna e valutazione retrospettiva errata (art. 21 cpv. 1 lett. b LAINF)
- Assicurato contro gli infortuni ottiene rendita d'invalidità del 15% dopo correzione del reddito da valido con inclusione di indennità per ferie, giorni festivi, tredicesima e pranzo (art. 18 cpv. 1 LAINF)