Detenuto chiede liberazione condizionale: violazione diritto di ricusa per mancata comunicazione membri commissione (Art. 29 Cost.)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 134 IV 289 · BGE 134 IV 289 · ATF 134 IV 289
- Data
- 29.08.2008
- Numero d'incarto
- BGE 134 IV 289
- Corte
- CH_BGE_006
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un detenuto condannato a venti anni di reclusione per omicidio e tentata rapina aggravata, oltre a sei anni per furto aggravato e altri reati, richiede la liberazione condizionale dopo aver raggiunto i due terzi della pena. L'autorità cantonale nega il beneficio basandosi sul parere negativo della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi. Il detenuto impugna la decisione lamentando di non essere stato informato dell'identità dei membri della commissione, impedendogli di esercitare il diritto di ricusa contro un giudice che lo aveva precedentemente condannato e un procuratore pubblico che aveva sostenuto l'accusa in procedimenti passati.
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo la violazione del diritto costituzionale all'imparzialità del giudice dovuta alla mancata comunicazione dei nomi dei membri della commissione valutatrice.
La corte stabilisce che il detenuto deve poter ricusare i membri della commissione analogamente a quanto previsto per gli esperti, poiché il parere sulla pericolosità pubblica influenza decisivamente la prognosi per la liberazione condizionale. Nel caso concreto, il fatto che il parere della Commissione non indicasse chi avesse partecipato alla sua elaborazione e che tale informazione non fosse stata fornita altrimenti al detenuto ha violato l'art. 29 cpv. 1 Cost., impedendo l'esercizio del diritto di ricusa. Tuttavia, il ricorso è respinto riguardo alla pretesa estensione automatica dell'esclusione prevista dall'art. 62d cpv. 2 StGB ai membri diversi dal rappresentante della psichiatria; tale norma si applica letteralmente solo allo psichiatra che abbia curato o assistito l'autore. La presenza in commissione del giudice che aveva emesso la condanna originale non viola la garanzia costituzionale di imparzialità, dato che la procedura di liberazione condizionale verte su una prognosi futura distinta dalla colpevolezza passata e la decisione finale spetta a un'autorità diversa. Per quanto riguarda il procuratore pubblico, la ricusa è ammessa solo se questi ha sostenuto l'accusa nello specifico procedimento sfociato nella condanna da cui si chiede la liberazione, ma non per interventi in altri processi conclusi con assoluzioni o pene già scontate.
La decisione chiarisce i limiti della ricusa nell'ambito dell'esecuzione penale, distinguendo tra obblighi di astensione legali e garanzie procedurali costituzionali, e impone la trasparenza sulla composizione degli organi consultivi come presupposto essenziale per il contraddittorio.
Regesto
Art. 75a in Verbindung mit Art. 62d StGB, Art. 29 Abs. 1 BV; Ablehnung der Mitglieder einer Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB. Der Inhaftierte, der um bedingte Entlassung ersucht, kann die Mitglieder der zur Beurteilung seiner Gemeingefährlichkeit gemäss Art. 75a StGB zuständigen Kommission in analoger Weise wie einen Sachverständigen ablehnen (E. 5). Der in Art. 62d Abs. 2 StGB vorgesehene Ausschluss gilt nur für den Vertreter der Psychiatrie und nicht auch für die übrigen Mitglieder der Kommission (E. 6.1). Die Kommissionszugehörigkeit eines Richters, welcher den um bedingte Entlassung ersuchenden Täter verurteilt hat, verstösst nicht gegen Art. 29 Abs. 1 BV (E. 6.2). Der Inhaftierte kann den öffentlichen Ankläger als Mitglied der Kommission nach Art. 62d Abs. 2 StGB ablehnen, wenn dieser die Anklage im Verfahren vertreten hatte, das zur Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe führte, aus deren Vollzug der Betroffene bedingt entlassen werden möchte. Hingegen genügt es für die Ablehnung nicht, dass der öffentliche Ankläger die Anklage vertreten hatte in anderen Prozessen, die zu einem Freispruch, einer Verfahrenseinstellung oder zur Verurteilung zu einer Strafe geführt haben, die bereits verbüsst oder verjährt ist oder aus andern Gründen nicht vollzogen werden kann (E. 6.3). Regeste Art. 75a en relation avec l'art. 62d CP, art. 29 al. 1 Cst.; récusation des membres d'une commission constituée en application de l'art. 62d al. 2 CP. Le détenu qui sollicite une libération conditionnelle peut récuser les membres de la commission appelée à apprécier le danger qu'il représente pour la collectivité selon l'art. 75a CP de la même manière qu'il pourrait le faire s'agissant d'un expert (consid. 5). L'exclusion prévue à l'art. 62d al. 2 CP ne s'applique qu'aux représentants des milieux de la psychiatrie et ne concerne pas les autres membres de la commission (consid. 6.1). La présence au sein de la commission d'un juge ayant condamné la personne qui sollicite la libération conditionnelle ne contrevient pas à l'art. 29 al. 1 Cst. (consid. 6.2). Le détenu peut récuser le représentant du ministère public au sein de la commission constituée en application de l'art. 62d al. 2 CP si celui-ci a soutenu l'accusation dans la procédure à l'issue de laquelle a été prononcée la peine privative de liberté pour laquelle il sollicite la libération conditionnelle. En revanche, la récusation ne se justifie pas au seul motif que le représentant du ministère public a soutenu l'accusation dans d'autres procédures qui ont abouti à une libération, à un non-lieu ou au prononcé d'une peine déjà purgée, prescrite ou qui n'a pas été exécutée pour d'autres motifs (consid. 6.3). Regesto Art. 75a unitamente all'art. 62d CP, art. 29 cpv. 1 Cost.; ricusa dei membri della commissione ex art. 62d cpv. 2 CP. Il detenuto che richiede la liberazione condizionale può ricusare i membri della commissione chiamata a valutare la sua pericolosità pubblica giusta l'art. 75a CP, analogamente a quanto avviene nei confronti di un esperto (consid. 5). Il caso di esclusione previsto all'art. 62d cpv. 2 CP è limitato al rappresentante della psichiatria e non può essere esteso agli altri membri della commissione (consid. 6.1). La presenza in seno alla commissione di un giudice che ha condannato il richiedente la liberazione condizionale non viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. (consid. 6.2). Il detenuto può ricusare il procuratore pubblico membro della commissione ex art. 62d cpv. 2 CP qualora abbia sostenuto l'accusa nei processi sfociati in condanne a pene detentive da cui l'interessato chiede di essere liberato condizionalmente. Non è per contro sufficiente che il magistrato abbia esercitato l'azione pubblica in altri procedimenti conclusisi con un proscioglimento, un abbandono o una condanna a pene ormai scontate, prescritte oppure ancora non più esecutive per altre ragioni (consid. 6.3).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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