Cittadino italiano lascia Svizzera: indennità forfetaria AVS esclusa dopo entrata in vigore ALC (Art. 20 ALC)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 130 V 150 · BGE 130 V 150 · ATF 130 V 150
- Data
- 05.02.2004
- Numero d'incarto
- BGE 130 V 150
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino italiano che ha lasciato definitivamente la Svizzera richiede alla Cassa svizzera di compensazione il diritto a un'indennità forfetaria in capitale al posto della rendita di vecchiaia AVS, basandosi sull'articolo 7 lettera a della Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale del 1962. L'amministrazione e la Commissione federale di ricorso negano tale diritto sostenendo che l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) ha sospeso le disposizioni della convenzione bilaterale non espressamente mantenute. Il ricorrente contesta la decisione invocando la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sul mantenimento dei vantaggi acquisiti.
Il Tribunale federale respinge il ricorso confermando che, con l'entrata in vigore dell'ALC, la rendita AVS di un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera non può più essere liquidata mediante indennità unica in capitale. La corte rileva che l'articolo 20 ALC sospende gli accordi bilaterali di sicurezza sociale quando lo stesso ambito è disciplinato dall'ALC o dai regolamenti comunitari applicabili tramite l'Allegato II. Poiché il regolamento CEE n. 1408/71, richiamato dall'articolo 1 paragrafo 1 Allegato II ALC, non prevede alcuna modalità di liquidazione forfetaria per le prestazioni di vecchiaia e l'articolo 7 lettera a della Convenzione italo-svizzera non figura nell'elenco delle norme mantenute nell'Allegato III parte A, la disposizione bilaterale risulta inapplicabile.
Inoltre, la corte esclude l'applicabilità della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sul mantenimento dei vantaggi acquisiti, poiché l'indennità forfetaria non costituisce una prestazione intrinsecamente più favorevole rispetto alla rendita mensile, ma rappresenta esclusivamente una diversa modalità di pagamento dello stesso importo capitalizzato. Di conseguenza, non sussiste alcun vantaggio previdenziale da preservare ai sensi degli articoli 48 paragrafo 2 e 51 del Trattato CE, e la questione relativa all'applicabilità generale di tale giurisprudenza per la Svizzera può rimanere aperta.
La decisione si fonda sugli articoli 20 ALC, 1 paragrafo 1 Allegato II ALC e 8 ALC, che determinano la sostituzione della normativa bilaterale con quella comunitaria in materia di sicurezza sociale.
Regesto
Art. 8, 20 und Anhang II FZA; Art. 2 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 Bst. c, Art. 6, Art. 7 Abs. 2 Bst. c, Art. 45 ff. und Anhang III der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 153a AHVG; Art. 7 lit. a des schweizerisch-italienischen Abkommens vom 14. Dezember 1962 über Soziale Sicherheit: Anspruch auf eine Pauschalabfindung. Mit dem In-Kraft-Treten des FZA kann die AHV-Rente eines italienischen Staatsangehörigen, der die Schweiz endgültig verlässt oder einen eigenen Anspruch aus dem Ausland geltend macht, nicht mehr als einmalige Kapitalabfindung ausbezahlt werden (Erw. 6). Die Pauschalabfindung stellt als solche keine gegenüber einer monatlichen Rente günstigere Leistung, sondern einzig eine Zahlungsmodalität für dieselbe dar; die Frage nach der Anwendbarkeit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für die Schweiz bezüglich des Fortbestandes der Vergünstigungen, die zuvor nach dem nationalen Recht in Verbindung mit den Abkommen gewährleistet waren, kann daher offen bleiben (Erw. 7). Regeste Art. 8, 20 et Annexe II ALCP; art. 2 par. 1, art. 4 par. 1 let. c, art. 6, art. 7 par. 2 let. c, art. 45 ss et Annexe III du règlement n° 1408/71; art. 153a LAVS; art. 7 let. a de la Convention italo-suisse relative à la sécurité sociale du 14 décembre 1962: Droit à une indemnité forfaitaire. Avec l'entrée en vigueur de l'ALCP, la rente AVS d'un ressortissant italien qui quitte définitivement la Suisse ou fait valoir son propre droit depuis l'étranger ne peut plus être versée sous la forme d'une indemnité unique en capital (consid. 6). L'indemnité forfaitaire ne constitue pas en tant que telle une prestation plus favorable par rapport à la rente mensuelle, mais seulement une modalité de paiement de celle-ci; la question de l'applicabilité de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative au maintien des avantages assurés antérieurement par la combinaison du droit national et du droit conventionnel peut dès lors rester ouverte (consid. 7). Regesto Art. 8, 20 e Allegato II ALC; art. 2 n. 1, art. 4 n. 1 lett. c, art. 6, art. 7 n. 2 lett. c, art. 45 segg. e Allegato III regolamento n. 1408/71; art. 153a LAVS; art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962: Diritto ad un'indennità forfetaria. Con l'entrata in vigore dell'ALC la rendita AVS non può più essere liquidata mediante indennità unica in capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero (consid. 6). L'indennità forfetaria non costituisce di per sé una prestazione maggiormente favorevole rispetto alla rendita mensile, bensì configura unicamente una modalità di pagamento della stessa; può pertanto rimanere aperta la questione relativa all'applicabilità, per la Svizzera, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di mantenimento dei vantaggi in precedenza garantiti dall'azione congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni (consid. 7).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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