Frontaliere italiano non riceve notifica sanatoria: esenzione LAMal concessa per mancata prova comunicazione atto costitutivo (Allegato II ALC)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 136 V 295 · BGE 136 V 295 · ATF 136 V 295
- Data
- 07.09.2010
- Numero d'incarto
- BGE 136 V 295
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Art. 1 ALC Art. 8 ALC Art. 15 ALC Art. 3 LAMal Art. 1 KVV Art. 2 KVV Art. 2 OAMal
Riassunto
Un lavoratore frontaliere italiano residente in Italia e attivo come muratore in Ticino dal 2005 si oppone alla propria affiliazione d'ufficio all'assicurazione malattie svizzera disposta dall'Ufficio dell'assicurazione malattia cantonale nel febbraio 2009. L'autorità aveva precedentemente avviato una procedura straordinaria di sanatoria nel giugno 2008, concedendo un termine supplementare fino al 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, comunicandolo tramite lettera ordinaria non raccomandata inviata in Italia. Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto tale comunicazione né di essere stato informato dal datore di lavoro, e dichiara di voler esercitare l'opzione solo dopo aver preso visione della decisione di affiliazione d'ufficio. Le autorità cantonali e federali ritengono che la campagna informativa fosse sufficiente e che la mancata ricezione personale non costituisca un caso giustificato per prorogare i termini.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso e riconosce al frontaliere italiano l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera con effetto retroattivo. La corte ritiene decisiva la mancata prova, da parte dell'autorità, dell'avvenuta notifica della comunicazione del 12 giugno 2008 nella sfera di influenza del destinatario; la spedizione tramite posta ordinaria senza ricevuta di ritorno non basta a dimostrare il recapito in Italia, e il datore di lavoro ha negato di aver trasmesso l'informazione. Contrariamente alla tesi delle autorità, la misura di sanatoria non era una semplice informazione ma un atto costitutivo che istituiva un nuovo diritto soggetto a decadenza, richiedendo pertanto una notifica valida ai sensi dell'art. 3 n. 3 del Regolamento (CEE) n. 574/72 e delle norme sull'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Poiché l'atto non è stato validamente comunicato, esso non poteva produrre effetti giuridici negativi come la perdita del diritto di opzione. Il ricorrente ha esercitato tale diritto tempestivamente l'8 giorni dopo averne avuto conoscenza effettiva tramite la decisione di affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009, rispettando il principio della buona fede. Inoltre, il ricorrente ha dimostrato di possedere la copertura sanitaria necessaria esibendo la tessera europea di assicurazione malattia della Regione Lombardia, soddisfacendo i requisiti dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) in combinazione con la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Regesto
Abschnitt A Nr. 1 Bst. o Ziff. 3b/aa Anhang II FZA; Art. 13 Abs. 2 Bst. a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71; Art. 3 Abs. 3 lit. a KVG; Art. 1 Abs. 2 lit. d und Art. 2 Abs. 6 KVV; Versicherungspflicht und Wahlrecht. Ist nicht bewiesen, dass der Rechtsakt, welcher, mittels Fristwiederherstellung, die Möglichkeit der gesuchsweisen Befreiung von der schweizerischen Versicherungspflicht und Unterstellung unter das italienische Gesundheitssystem einräumt, zugestellt (oder zumindest in einem amtlichen Publikationsorgan veröffentlicht) wurde, kann der Beschwerdeführer (italienischer Grenzgänger) dieses Wahlrecht im Moment der behördlich verfügten Unterstellung unter das KVG rechtsgültig ausüben (E. 5.8-5.10). Voraussetzungen und Modalitäten der Ausübung des Wahlrechts (E. 2.3.3 und 6.1). Regeste Section A par. 1 let. o point 3b/aa annexe II ALCP; art. 13 par. 2 let. a du Règlement (CEE) n° 1408/71; art. 3 al. 3 let. a LAMal; art. 1 al. 2 let. d et art. 2 al. 6 OAMal; obligation d'assurance et droit d'option. En l'absence de preuve de la notification (ou cas échéant de la publication dans un organe officiel) de l'acte par lequel a été octroyée la possibilité de demander, par le biais d'une restitution de délai, l'exemption de l'obligation d'assurance en Suisse et de choisir en faveur du système médical italien, le recourant (frontalier italien) pouvait valablement exercer un tel droit au moment de la décision d'assujettissement d'office à la LAMal (consid. 5.8-5.10). Conditions et modalités de l'exercice du droit d'option (consid. 2.3.3 et 6.1). Regesto Sezione A n. 1 lett. o par. 3b/aa Allegato II ALC; art. 13 n. 2 lett. a del Regolamento (CEE) n. 1408/71; art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal; art. 1 cpv. 2 lett. d e art. 2 cpv. 6 OAMal; obbligo assicurativo e diritto d'opzione. In mancanza della prova della notifica (o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale) dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente (frontaliere italiano) poteva validamente esercitare tale diritto al momento della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal (consid. 5.8-5.10). Condizioni e modalità di esercizio del diritto di opzione (consid. 2.3.3 e 6.1).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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