Divieto di offrire servizi in Svizzera per violazioni di sicurezza: nessuna discriminazione rispetto ai datori di lavoro svizzeri (Art. 2 ALC, Art. 9 cpv. 2 lett. b LDist)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 140 II 447 · BGE 140 II 447 · ATF 140 II 447
- Data
- 11.08.2014
- Numero d'incarto
- BGE 140 II 447
- Corte
- CH_BGE_004
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Una società italiana, appaltatrice di lavori edili in Ticino tramite subappalto, ha ricevuto un divieto di prestare servizi in Svizzera per due anni e sei mesi a causa della mancata attuazione delle misure di sicurezza sul lavoro durante un controllo su un cantiere. La società ha impugnato la decisione sostenendo che tale sanzione, prevista solo per i prestatori di servizi sottoposti all'Accordo sulla libera circolazione (ALC) e non per i datori di lavoro svizzeri, costituisse una violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 2 ALC.
Il Tribunale federale respinge il ricorso della società italiana, confermando la legittimità del divieto di prestare servizi in Svizzera per la durata stabilita dalla Corte cantonale.
La Corte stabilisce innanzitutto che la ricorrente, pur operando per meno di 90 giorni annui, rientra nella categoria dei prestatori di servizi ai sensi dell'ALC. Il divieto di offerta di servizi, previsto dall'art. 9 cpv. 2 lett. b della Legge sui lavoratori distaccati (LDist), è considerato una misura idonea a tutelare un interesse pubblico fondamentale: la sicurezza dei lavoratori. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e la Direttiva 96/71/CE, il Tribunale conferma che la protezione dei lavoratori costituisce un motivo imperativo di interesse generale che giustifica una restrizione alla libera prestazione dei servizi, purché sia proporzionata.
Per quanto riguarda l'asserita discriminazione fondata sulla nazionalità (art. 2 ALC), la Corte rileva che esistono differenze obiettive tra i prestatori di servizi nazionali e quelli esteri. I datori di lavoro svizzeri sono soggetti permanentemente alle leggi locali, mentre quelli esteri operano temporaneamente. Le sanzioni previste per i datori di lavoro svizzeri inadempienti (multe penali ex art. 112 LAINF, esclusione dalle commesse pubbliche fino a cinque anni, aumento dei premi assicurativi INAIL/LAINF) hanno effetti comparabili e colpiscono con la stessa severità le violazioni di sicurezza. In particolare, l'aumento dei premi assicurativi non può essere applicato ai lavoratori distaccati poiché questi non sono assoggettati all'assicurazione contro gli infortuni svizzera (art. 2 cpv. 2 LAINF). Pertanto, la possibilità di infliggere un divieto di attività agli stranieri, non applicabile agli svizzeri residenti, non viola il principio di non discriminazione, essendo una risposta proporzionata alle specifiche difficoltà di esecuzione delle sanzioni penali contro entità straniere.
Infine, la Corte respinge l'argomento della ricorrente secondo cui sarebbe stata trattata come recidiva ingiustamente. Attraverso la corrispondenza con la SUVA, emerge che la società aveva già ricevuto avvisi per violazioni simili nel 2009 e nel 2010, rendendo la qualificazione di recidiva corretta e la sanzione proporzionata.
Regesto
Art. 1 lit. b, Art. 2, 5 Abs. 1, Art. 16 Abs. 1 FZA; Art. 9 Abs. 1 und Art. 17-23 Anhang I FZA; Art. 3 und 5 Richtlinie 96/71/EG; Art. 9 Abs. 2 lit. b EntsG; an ein italienisches Unternehmen wegen Nichteinhaltung von Vorschriften über die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz erteiltes Verbot, während einer Dauer von zwei Jahren und sechs Monaten Dienstleistungen durch entsandte Mitarbeiter in der Schweiz anzubieten. Dienstleistungen im Sinne des FZA (E. 4.2 und 4.3). Tragweite der Richtlinie 96/71/EG (E. 4.4). Die Arbeitssicherheit als ein im Sinne der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben öffentliches Interesse vermag eine Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit zu rechtfertigen, insoweit die Grundprinzipien des Gemeinschaftsrechts gewahrt werden (E. 4.5 und 5.2). Tragweite und Anwendungsbereich des EntsG (E. 4.6). Die Beschränkung der Sanktionierungsmöglichkeit (Verbot, während einer Dauer zwischen ein und fünf Jahren Dienstleistungen durch entsandte Arbeitnehmer in der Schweiz anzubieten), auf Dienstleistungserbringer, die dem Anwendungsbereich des FZA unterstehen, ist mit dem Diskriminierungsverbot von Art. 2 FZA vereinbar (E. 5.3-5.6). Regeste Art. 1 let. b, art. 2, 5 al. 1, art. 16 al. 1 ALCP; art. 9 al. 1 et art. 17-23 Annexe I ALCP; art. 3 et 5 de la Directive 96/71/CE; art. 9 al. 2 let. b LDét; interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une période de deux ans et six mois prononcée à l'encontre d'une entreprise italienne n'ayant pas mis en oeuvre les mesures nécessaires à garantir la sécurité au travail. Prestation de services selon l'ALCP (consid. 4.2 et 4.3). Portée de la Directive 96/71/CE (consid. 4.4). Dans la mesure où les principes fondamentaux du droit communautaire sont respectés, la protection des travailleurs constitue, au sens de la pratique européenne, un motif d'intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services (consid. 4.5 et 5.2). Portée et but de la LDét (consid. 4.6). Motifs pour lesquels l'interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans, mesure prévue uniquement à l'égard des prestataires de service soumis à l'ALCP, ne contrevient pas au principe de non-discrimination prévu à l'art. 2 ALCP (consid. 5.3-5.6). Regesto Artt. 1 lett. b, 2, 5 cpv. 1, 16 cpv. 1 ALC; artt. 9 cpv. 1 e 17-23 Allegato I ALC; artt. 3 e 5 Direttiva 96/71/CE; art. 9 cpv. 2 lett. b LDist; divieto di prestare i propri servizi in Svizzera per due anni e sei mesi, pronunciato nei confronti di una società italiana per inosservanza delle dovute misure di sicurezza a tutela dei lavoratori. Prestazione di servizi secondo l'ALC (consid. 4.2 e 4.3). Portata della Direttiva 96/71/CE (consid. 4.4). Se sono rispettati i principi fondamentali del diritto comunitario, la tutela dei lavoratori costituisce, ai sensi della prassi europea, un motivo d'interesse generale suscettibile di giustificare una restrizione alla libera prestazione di servizi (consid. 4.5 e 5.2). Portata e scopo della LDist (consid. 4.6). Motivi per i quali il divieto di offrire i propri servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni, provvedimento previsto unicamente nei confronti dei prestatori di servizi assoggettati all'ALC, non disattende il divieto di discriminazione di cui all'art. 2 ALC (consid. 5.3-5.6).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.