Tribunale amministrativo federale
Esonero AVS art. 17bis Reg. 1408/71 negato: pensionati olandesi senza rendita al momento domanda, competenza cassa cantonale per attività simultanea (art. 17bis Reg. 1408/71)
- Data
- 15.05.2018
- Numero d'incarto
- C-5937/2014
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Due coniugi cittadini olandesi residenti in Svizzera dal 2005 con permesso B CE/AELS e tassazione globale sul dispendio chiedono l'esonero dall'assoggettamento all'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) ai sensi dell'art. 17bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71. Gli interessati sostengono di aver svolto regolarmente attività come amministratori di società in Belgio e Paesi Bassi tra il 2005 e il 2012 e di percepire pensioni dai regimi di sicurezza sociale olandese e belga. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha respinto la domanda rilevando che, al momento della presentazione della richiesta nel giugno 2010, i ricorrenti non beneficiavano ancora di alcuna pensione di un regime estero e che le attività lucrative simultanee in più Stati membri rientravano nella competenza della cassa cantonale di compensazione.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso contro la decisione dell'UFAS che negava l'esonero dall'obbligo contributivo AVS. I ricorrenti non erano legittimati a presentare domanda di esonero ex art. 17bis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 nel giugno 2010 poiché percepivano la pensione del regime di sicurezza sociale olandese solo a partire da aprile 2011; fino al 31 marzo 2011 mancava quindi il presupposto essenziale della titolarità di una rendita estera. Per il periodo successivo, qualora la cassa cantonale accertasse l'assoggettamento obbligatorio, i ricorrenti potranno eventualmente ripresentare istanza di esonero.
La competenza a determinare l'applicabilità della legislazione svizzera e l'eventuale affiliazione obbligatoria per i periodi di attività simultanea in Belgio e Paesi Bassi spetta alla cassa cantonale di compensazione AVS/AI del Cantone C., ai sensi dell'art. 12bis par. 1 lett. a del Regolamento (CEE) n. 574/72 in relazione con l'allegato 10 e l'art. 14quater del Regolamento (CEE) n. 1408/71. Né l'UFAS né il Tribunale possono stabilire d'ufficio l'effetto retroattivo della sentenza della Corte di giustizia UE C-137/11 sulla presunzione irrefutabile belga di esercizio dell'attività nel proprio territorio; tale questione deve essere decisa dalla cassa cantonale competente e, in sede di gravame, dalle autorità di ricorso cantonali.
Non sono state prelevate spese processuali ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 LAVS e non sono state attribuite spese ripetibili ai ricorrenti soccombenti.
Regesto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro)
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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