Tribunale amministrativo federale
Ricorso asilo respinto: assenza carenze sistemiche Italia e stato salute risolto, trasferimento Dublino confermato (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
- Data
- 27.04.2023
- Numero d'incarto
- D-2210/2023
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 8 LAsi Art. 31a LAsi Art. 29 Cost Art. 3 CEDU Art. 29a OAsi Art. 3 RD Art. 5 RD Art. 17 RD
Riassunto
Un richiedente asilo tunisino presenta ricorso contro la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di non entrare nel merito della domanda d'asilo e di disporre il trasferimento verso l'Italia ai sensi della procedura Dublino. Il ricorrente contesta la mancata audizione personale, l'accertamento incompleto del proprio stato di salute caratterizzato da problemi renali e la presunta esistenza di carenze sistemiche nel sistema di accoglienza italiano. Egli richiede l'esame nazionale della domanda d'asilo, la sospensione dell'allontanamento e l'assistenza giudiziaria.
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso confermando la competenza dell'Italia per l'esame della domanda d'asilo e il conseguente trasferimento del richiedente. La corte rileva che il ricorrente ha violato gravemente l'obbligo di collaborazione non presentandosi al colloquio Dublino senza giustificazione tempestiva, nonostante fosse stato convocato prima della sua assenza dal centro federale; tale condotta giustifica la rinuncia all'audizione personale ai sensi dell'art. 5 par. 2 lett. a del Regolamento Dublino III.
Sul piano sostanziale, il Tribunale conferma la costante giurisprudenza secondo cui non sussistono carenze sistemiche nel sistema di accoglienza italiano tali da configurare un rischio di trattamento inumano o degradante ex art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e art. 3 CEDU. Riguardo allo stato di salute, dagli atti emerge che le patologie renali del ricorrente sono state completamente risolte tramite interventi chirurgici eseguiti tra gennaio e marzo 2023, rendendo superflua la richiesta di garanzie individuali alle autorità italiane. Non essendo stati forniti elementi concreti su un'impossibilità di accesso alle cure o su condizioni di vita indegne, non trova applicazione la clausola di sovranità ex art. 17 RD III né l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
Le domande procedurali relative alla sospensione dell'esecuzione e all'effetto sospensivo sono divenute senza oggetto. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta data l'assenza di probabilità di successo del ricorso. Le spese processuali di CHF 750 sono poste a carico del ricorrente soccombente.
Regesto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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