Justizze.

La banca dati giuridica svizzera con IA.

Justizze. Art. 42 LTF

Tribunale federale

Ricorrente in materia di assistenza sociale non motiva adeguatamente il ricorso contro la decurtazione delle prestazioni: inammissibilità per mancanza di motivazione conforme all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF

Data
20.09.2016
Numero d'incarto
8C 543/2016
Esito
Inammissibile

Norme determinanti

Art. 16 LADI Art. 42 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 108 LTF

Riassunto

Una persona beneficiaria di prestazioni di assistenza sociale ha presentato un ricorso al Tribunale federale avverso una decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che aveva decurtato le sue prestazioni. Il ricorso contestava la sanzione imposta per aver abbandonato improvvisamente la propria occupazione senza prima rivolgersi ai servizi sociali. La ricorrente sosteneva che la decisione cantonale violava il diritto e conteneva accertamenti manifestamente inesatti. Il Tribunale federale ha esaminato la ricevibilità del ricorso.

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non soddisfaceva i requisiti formali di motivazione previsti dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF: la ricorrente non ha spiegato in quale misura la decisione impugnata violasse il diritto federale o contenesse accertamenti manifestamente inesatti. In particolare, non ha affrontato puntualmente i considerandi del Tribunale delle assicurazioni, che avevano giustificato la decurtazione sulla base del suo abbandono improvviso dell’occupazione senza preventiva consultazione dei servizi sociali. Non ha neppure argomentato sulla conclusione cantonale secondo cui, analogamente a quanto previsto dall'art. 16 cpv. 1 LADI per i disoccupati, un beneficiario di assistenza sociale deve impegnarsi attivamente a ridurre il proprio danno accettando un’occupazione anche diversa dal proprio profilo formativo, anziché provocare ulteriori costi alla collettività. La violazione del diritto cantonale non costituiva di per sé un motivo di ricorso ammissibile, essendo ammissibile solo la censura di un’applicazione arbitraria della normativa, per la quale occorre una motivazione puntuale e dettagliata che qui mancava completamente (art. 9 Cost.).

Il ricorso è stato pertanto dichiarato manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e deciso con procedura semplificata. Le spese giudiziarie non sono state riscosse ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase.

La decisione conferma la rigorosa applicazione dei requisiti di motivazione nel ricorso al Tribunale federale in materia di assistenza sociale, richiedendo un confronto puntuale con ogni punto del giudizio impugnato e non semplici rinvii o ripetizioni di argomenti già svolti in sede cantonale.

Regesto

Assistenza sociale | Sanità & sicurezza sociale

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

Sentenze correlate