Appaltatrici chiedono pagamento per prestazione parziale dopo risoluzione per inadempimento: mancata allegazione del valore della prestazione eseguita rende infondato il ricorso (Art. 42 cpv. 2 CO)
- Data
- 24.05.2022
- Numero d'incarto
- 4A_447/2020
- Corte
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 42 CO Art. 55 CPC Art. 150 CPC Art. 221 CPC Art. 222 CPC Art. 229 CPC Art. 317 CPC
Riassunto
Due imprese appaltatrici hanno stipulato con un committente un contratto di appalto per la costruzione di uno stabile residenziale. Dopo aver emesso fatture per oltre un milione di franchi e ricevuto solo un acconto di 97'200 franchi, il committente ha disdetto il contratto per gravi inadempienze. Le appaltatrici hanno quindi agito in giudizio per ottenere il pagamento della prestazione parziale eseguita, invocando anche il risarcimento danni. Il tribunale cantonale, dopo un rinvio del Tribunale federale che aveva richiesto un accertamento sul valore effettivo della prestazione parziale, ha respinto l'appello delle appaltatrici, ritenendo che queste non avessero allegato né provato tale valore. Le appaltatrici hanno quindi proposto un nuovo ricorso al Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso delle appaltatrici perché infondato. Ha rilevato che, in applicazione dei principi dispositivi di cui all'art. 55 cpv. 1 CPC e degli oneri di allegazione e sostanziazione previsti dagli art. 221 cpv. 1 lett. d, 222 cpv. 2 e 229 cpv. 2 CPC, spettava alle ricorrenti allegare e dimostrare il valore della prestazione parziale eseguita, come esplicitamente imposto dalla sentenza di rinvio. Tuttavia, le ricorrenti si erano limitate a presentare un calcolo basato su un corrispettivo presunto per i lavori preliminari, senza indicare con precisi rinvii agli atti dove avrebbero allegato il valore effettivo della prestazione, né avevano fornito prove a tal fine. Il Tribunale federale ha chiarito che l'art. 42 cpv. 2 CO, pur potendo alleggerire l'onere della prova, non dispensa affatto dall'obbligo di allegare e sostanziare i fatti rilevanti. Inoltre, ha confermato che la sentenza di rinvio vincola l'autorità cantonale sui punti decisi, e le ricorrenti avevano illegittimamente tentato di riaprire questioni già chiuse, come quella relativa all'inclusione o meno dell'IVA nel prezzo contrattuale. Le spese giudiziarie e le ripetibili sono state poste a carico delle ricorrenti in solido. La decisione è notevole per la rigorosa applicazione dell'onere di allegazione e sostanziazione in materia di appalto, anche dopo un rinvio, e per la chiara distinzione tra l'effetto di alleggerimento della prova e l'eliminazione dell'onere di allegazione stesso.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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