Justizze.

La banca dati giuridica svizzera con IA.

Justizze. Art. 6 LAINF

Tribunale federale

Assicurata contro gli infortuni con variante congenita di ulna plus subisce caduta: nesso causale con sindrome da impatto ulnare contestato dopo sei mesi, perizia esterna ritenuta insufficiente (Art. 6 LAINF)

Data
12.09.2023
Numero d'incarto
8C 33/2023
Corte
CH_BGer_009
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 6 LAINF

Riassunto

Un’assicurata contro gli infortuni, disoccupata ma parzialmente attiva, è caduta il 22 ottobre 2019 riportando una frattura alle falangi della mano destra. Successivamente, a partire dal 6 aprile 2020, ha accusato dolori persistenti al polso destro, diagnosticati solo nel novembre 2020 come sindrome da impatto ulnare su base congenita (ulna plus), aggravata dall’infortunio. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha interrotto le prestazioni a partire dal 22 aprile 2020, ritenendo raggiunto lo status quo sine. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato tale decisione. La ricorrente ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, contestando la validità della perizia esterna su cui si basava la decisione e sostenendo che la tardiva diagnosi e l’assenza di terapia conservativa adeguata rendono infondata la conclusione sull’estinzione del nesso causale.

Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e ha rinviato la causa per nuovo esame. Ha ritenuto che la perizia esterna del 28 gennaio 2022 e il suo complemento del 25 luglio 2022 siano visibilmente contraddittori e insufficientemente motivati per dimostrare, con verosimiglianza preponderante, l’estinzione del nesso causale al 22 aprile 2020. In particolare, i dolori ulnari sono documentati già nel rapporto medico del 20 aprile 2020 del Dr. med. J.________, contraddicendo la tesi peritale secondo cui sarebbero emersi soltanto a luglio 2020. Inoltre, l’INSAI non ha sottoposto ai periti la domanda specifica della ricorrente sul legame tra la tardiva diagnosi e la durata del nesso causale, limitandosi a chiedere se il ritardo nella diagnosi avesse influito sullo status quo ante; i periti non hanno quindi affrontato la questione cruciale se lo status quo sine possa essere raggiunto entro sei mesi senza terapia conservativa adeguata, né hanno valutato se le cure ricevute fino al 22 aprile 2020 fossero idonee a trattare la sindrome. L’opinione del medico curante Dr. med. D.________ e lo studio citato nel complemento peritale — secondo cui il 60% dei pazienti migliora con terapia conservativa — costituiscono indizi concreti che inficiano la concludenza della perizia. Poiché l’onere della prova sull’estinzione del nesso causale incombe all’assicuratore (Art. 6 LAINF), la Corte cantonale ha violato il diritto federale facendosi guidare da una perizia non affidabile. Le spese giudiziarie di fr. 800.- e una indennità di fr. 2'800.- per ripetibili sono poste a carico dell’INSAI (Art. 66 cpv. 1 LTF e Art. 68 cpv. 1 LTF). Il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria per la ricorrente (DTF 146 V 28 consid. 7).

Regesto

Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale) | Assicurazione contro gli infortuni

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

Sentenze correlate