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Justizze. Art. 82 LEF

Tribunale federale

Rigetto provvisorio opposizione: contratto mandato senza importo determinato non vale come riconoscimento di debito (Art. 82 LEF)

Data
29.08.2019
Numero d'incarto
5D_131/2019
Corte
II. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 29 Cost Art. 82 LEF

Riassunto

Una mandataria giurista ha escusso un'associazione per incassare spettanze retributive basate su un contratto di mandato che prevedeva una remunerazione pari al 70% lordo di quanto fatturato dall'associazione ai clienti. L'opponente ha interposto opposizione al precetto esecutivo e il giudice di pace ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione. La mandataria ha presentato reclamo ma non ha versato l'anticipo delle spese processuali richiesto dalla corte cantonale, nonostante un termine suppletorio; il reclamo è stato dichiarato irricevibile. La ricorrente impugna tale decisione dinanzi al Tribunale federale sostenendo la violazione del diritto di essere sentito e del diritto al gratuito patrocinio, nonché chiedendo l'assistenza giudiziaria per la procedura federale.

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile e nega l'assistenza giudiziaria. La corte conferma che il contratto di mandato del 15 maggio 2017, pur stabilendo il metodo di calcolo della remunerazione (70% del fatturato), non costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF poiché l'importo non era determinato né facilmente determinabile al momento della sottoscrizione, dipendendo da fattori futuri sconosciuti. Di conseguenza, la valutazione della corte cantonale secondo cui il reclamo era destinato all'insuccesso e la conseguente richiesta di anticipo spese erano legittime, senza violazione dell'art. 29 cpv. 3 Cost.

Anche la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) viene respinta perché gli elementi che la ricorrente afferma di non aver potuto presentare erano già contenuti nel suo reclamo originale. Non sussisteva quindi l'obbligo di concedere un'ulteriore audizione sulla motivazione giuridica adottata dalla corte cantonale. Poiché il ricorso non aveva probabilità di successo fin dall'inizio, anche la domanda di assistenza giudiziaria viene respinta ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LTF e le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente ex art. 66 cpv. 1 LTF.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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