Debitrice residente in Italia contesta nullità dell'esecuzione per notifica irregolare del precetto: notifica postale diretta conforme alla Convenzione dell'Aia, conoscenza dell'atto provata, ricorso tardivo (art. 17 LEF)
- Data
- 11.01.2024
- Numero d'incarto
- 5A_833/2021
- Corte
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 54 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 10 CLA65 Art. 17 LEF Art. 22 LEF Art. 66 LEF Art. 78 LEF Art. 114 LEF
Riassunto
Una debitrice residente in Italia ha impugnato dinanzi al Tribunale federale una sentenza cantonale che aveva respinto il suo ricorso contro atti esecutivi emessi dall'Ufficio di esecuzione di Lugano. Contestava la validità della notifica del precetto esecutivo e del verbale di pignoramento, sostenendo di non averli mai ricevuti e di averne avuto conoscenza solo molto tempo dopo. L'Ufficio di esecuzione aveva inviato tali atti per raccomandata internazionale con avviso di ricevimento all'indirizzo romano della debitrice, dove erano stati recapitati il 12 novembre 2018. La debitrice aveva poi riconosciuto, in un altro procedimento, di aver ricevuto il decreto di sequestro allo stesso indirizzo e il suo avvocato aveva appreso dell'esecuzione già l'8 novembre 2019. Il Tribunale federale ha dovuto verificare se la notifica fosse valida, se la debitrice avesse effettivamente ricevuto gli atti e se il suo ricorso fosse tempestivo.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile. Ha ritenuto che la notifica postale diretta del precetto esecutivo in Italia fosse pienamente conforme alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione all'estero (art. 10 lett. a CLA65), poiché l'Italia non ha formulato riserve su tale modalità e ha rinunciato al principio di reciprocità. Ha quindi escluso che la notifica fosse nulla ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LEF, dato che la ricorrente aveva ricevuto o comunque acquisito conoscenza del precetto esecutivo entro il 12 novembre 2018 o, al più tardi, l'8 novembre 2019, come dimostrato dalla dichiarazione del suo avvocato e dall'ammissione nella replica del 8 aprile 2020 dell'avvenuta notifica del decreto di sequestro – contenuto nella stessa raccomandata – al suo domicilio romano. Poiché la notifica era soltanto annullabile entro dieci giorni ai sensi dell'art. 17 LEF e non nulla, il ricorso del 3 maggio 2021 era manifestamente tardivo. Ha altresì ritenuto che l'Ufficio di esecuzione, con lo scritto del 26 novembre 2019, avesse implicitamente rifiutato l'opposizione al precetto esecutivo per tardività, come previsto dall'art. 76 LEF e confermato dalla giurisprudenza (DTF 101 III 9), rendendo legittimo il proseguimento dell'esecuzione. Per quanto riguarda il verbale di pignoramento, ha constatato che la ricorrente ne era venuta a conoscenza già nel novembre 2019, poiché l'Ufficio di esecuzione aveva trasmesso copia del verbale al suo avvocato in risposta alla richiesta di consultazione dell'incarto, rendendo anch'esso tardivo il ricorso contro tale atto ai sensi degli art. 64-66 LEF e dell'art. 114 LEF. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono state poste a carico della ricorrente, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione conferma la validità della notifica postale diretta in Italia ai sensi della Convenzione dell'Aia e chiarisce che la semplice asserzione di non aver ricevuto un atto non basta a farne dichiarare la nullità quando esistono prove oggettive della sua conoscenza.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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