Coniugi impugnano dinanzi al Tribunale federale la dichiarazione di irricevibilità del ricorso contro il rigetto della loro insinuazione nel fallimento: ricorso inammissibile per ritardo e insufficiente motivazione (art. 17 cpv. 2 LEF, art. 42 cpv. 2 LTF)
- Data
- 22.02.2019
- Numero d'incarto
- 5A 81/2019
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Art. 34 LTF Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 17 LEF Art. 250 LEF
Riassunto
I coniugi A.________ e B.________ hanno presentato un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso contro il rigetto della loro insinuazione nel fallimento della C.________ SA. La questione verteva sull'ammissibilità del ricorso al Tribunale federale, in particolare sul rispetto del termine di ricorso, sulla competenza dell'autorità adita, sulla regolarità della domanda di astensione e sulla sufficienza della motivazione del ricorso. Il Tribunale federale ha esaminato tutti questi aspetti procedurali.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso dei coniugi A.________ e B.________ perché presentato oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 17 cpv. 2 LEF: il provvedimento dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano era stato comunicato il 28 settembre 2018 e il ricorso è stato consegnato a mano il 9 ottobre 2018, ossia undici giorni dopo. Inoltre, la richiesta di verifica della correttezza della loro insinuazione di fr. 199'999.-- non era competenza dell'autorità di vigilanza, bensì andava proposta mediante azione di contestazione della graduatoria davanti al giudice del luogo del fallimento ai sensi dell'art. 250 LEF. La domanda di astensione del Giudice federale von Werdt e della Cancelliera Antonini è stata respinta perché formulata in maniera generica e priva di motivi specifici di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, e non poteva essere dedotta alcuna prevenzione dalla partecipazione a decisioni precedenti sfavorevoli ai ricorrenti ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 LTF. Il ricorso al Tribunale federale non soddisfaceva le esigenze di motivazione previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: si limitava a una contestazione confusa, apodittica e generica del giudizio cantonale, senza confrontarsi con i dettagliati ragionamenti dell'autorità di vigilanza né indicare puntualmente le violazioni di diritti fondamentali o di norme cantonali invocate. Per tali motivi, il ricorso è stato evaso nella procedura semplificata ex art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta perché priva di possibilità di esito favorevole ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LTF, e le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono state poste a carico dei ricorrenti ex art. 66 cpv. 1 LTF. Questa decisione conferma la rigorosa applicazione dei termini e delle formalità procedurali nei ricorsi in materia di esecuzioni e fallimenti, in particolare l'esigenza di motivazione puntuale e concreta quando si impugna una decisione di irricevibilità.
Regesto
insinuazione nel fallimento | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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