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Justizze. Art. 17 LEF

Tribunale federale

Ricorso contro nuova cessione di diritti fallimentari: legittimazione riconosciuta ma merito respinto (Art. 17, 260 LEF)

BGE / ATF / DTF
DTF 138 III 219 · BGE 138 III 219 · ATF 138 III 219
Data
30.01.2012
Numero d'incarto
5A_120/2011
Corte
II. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 48 RUF Art. 17 LEF Art. 252 LEF Art. 260 LEF

Riassunto

Le società A.________ AG e B.________ GmbH hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale una decisione dell'autorità di vigilanza cantonale ticinese che aveva dichiarato irricevibile il loro ricorso contro la rimessa in cessione, da parte dell'amministrazione del fallimento di D.________ SA, del diritto di subentrare in un procedimento arbitrale pendente in Germania. Le ricorrenti, creditrici ammesse in graduatoria, contestavano la validità di questa seconda offerta di cessione formulata durante la seconda assemblea dei creditori, sostenendo che il termine per esercitare tale diritto fosse ormai scaduto e che mancasse una nuova decisione di rinuncia della massa. L'opponente, C.________ Establishment, aveva invece esercitato immediatamente il diritto di cessione così proposto.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nel merito, pur riconoscendo la legittimazione attiva delle ricorrenti. In primo luogo, ha stabilito che i creditori ammessi in graduatoria hanno un interesse degno di protezione a far verificare la conformità alla legge degli atti di gestione del fallimento, inclusa la procedura di cessione ex art. 260 LEF, superando la restrittiva interpretazione della Corte cantonale che negava la legittimazione per assenza di danno finanziario diretto.

Nel merito, il Tribunale ha confermato la correttezza dell'operato dell'amministrazione del fallimento. Ha ritenuto che la seconda assemblea dei creditori sia competente a tornare sulle decisioni della prima assemblea riguardo alla rinuncia e alla cessione di pretese, purché non siano lesi diritti di terzi. Poiché nessun creditore aveva esercitato il diritto di cessione entro il termine fissato dalla prima assemblea (scaduto il 22 marzo 2010), non erano sorti diritti acquisiti impedienti una nuova trattazione.

Riguardo alla censura sulla perentorietà del termine, fondata sull'art. 48 RUF, il Tribunale ha chiarito che la perentorietà si applica al singolo termine impartito dall'assemblea competente. Essendo la questione stata trattata eccezionalmente già alla prima assemblea, la successiva decisione della seconda assemblea di rimettere in cessione il diritto ha fatto decorrere un nuovo termine, rispettato dall'opponente che ha agito seduta stante. Infine, ha giudicato valida la persistenza della rinuncia decisa dalla prima assemblea come base giuridica per la nuova offerta di cessione, senza necessità di una ulteriore deliberazione esplicita di rinuncia.

Regesto

Art. 17 und 260 SchKG; Beschwerde gegen die Entscheidung, eine Forderung, auf welche die Masse verzichtet hat, erneut zur Abtretung anzubieten. Legitimation der Gläubiger zur Beschwerde gemäss Art. 17 SchKG (E. 2). Grundsätzlich kann die Konkursverwaltung, ausgehend von der Verzichtserklärung an der ersten Gläubigerversammlung, eine Forderung anlässlich der zweiten Gläubigerversammlung erneut zur Abtretung anbieten (E. 3.3 und 3.4). Regeste Art. 17 et 260 LP; plainte contre la décision d'offrir une nouvelle fois la cession d'une prétention à laquelle la masse a renoncé. Qualité pour porter plainte des créanciers au sens de l'art. 17 LP (consid. 2). En principe, l'administration de la faillite peut, à l'occasion de la seconde assemblée des créanciers, offrir une nouvelle fois la cession d'une prétention en se fondant sur la renonciation exprimée par la première assemblée des créanciers (consid. 3.3 et 3.4). Regesto Art. 17 e 260 LEF; ricorso contro la decisione di offrire nuovamente in cessione una pretesa alla quale la massa ha rinunciato. Legittimazione dei creditori a ricorrere giusta l'art. 17 LEF (consid. 2). In linea di principio l'amministrazione del fallimento può, in occasione della seconda assemblea dei creditori, offrire nuovamente in cessione una pretesa fondandosi sulla rinuncia adottata dalla prima assemblea dei creditori (consid. 3.3 e 3.4).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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