Ricorrente impugna decisione sull'assegnazione di un termine per la non notifica a terzi nell'esecuzione: ricorso dichiarato inammissibile per mancanza di motivazione adeguata (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF)
- Data
- 21.03.2019
- Numero d'incarto
- 5A_203/2019
- Corte
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Art. 34 LTF Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 8a LEF
Riassunto
Un creditore ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva respinto il suo ricorso contro l’assegnazione di un termine da parte dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona per la non notifica a terzi di un’esecuzione promossa contro un debitore. Il creditore contestava la decisione dell’autorità di vigilanza, chiedendone l’annullamento, l’assistenza giudiziaria e l’astensione dei giudici federali. Era in discussione la correttezza della motivazione del ricorso, la legittimità della richiesta di astensione, la possibilità di ottenere l’assistenza giudiziaria e la ripartizione delle spese giudiziarie.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso del creditore perché manifestamente non motivato in modo sufficiente, come richiesto dagli articoli 42 capoverso 2 e 106 capoverso 2 della Legge sulla procedura davanti al Tribunale federale (LTF): il ricorrente si è limitato a riproporre genericamente le censure già avanzate dinanzi all’istanza cantonale, senza confrontarsi in modo puntuale e preciso con i considerandi della sentenza impugnata, né ha spiegato in cosa consista una presunta violazione di diritti fondamentali. La domanda di astensione dei giudici federali è stata ritenuta inammissibile in quanto formulata in maniera generica e priva di qualsiasi motivo specifico di ricusazione ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1 LTF; il semplice fatto di aver partecipato in passato a decisioni sfavorevoli al ricorrente non costituisce prevenzione ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 LTF. Poiché il ricorso è manifestamente inammissibile e non motivato, il Tribunale federale ha applicato la procedura semplificata di cui all’articolo 108 capoverso 1 lettere a e b LTF. L’assistenza giudiziaria è stata respinta perché manca ogni possibilità di esito favorevole del ricorso, come previsto dall’articolo 64 capoverso 1 LTF. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono state poste a carico del ricorrente ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 LTF. La decisione è nota per la rigorosa applicazione dei requisiti di motivazione del ricorso e per l’affermazione che la mera partecipazione a precedenti decisioni sfavorevoli non giustifica l’astensione.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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