Cessionaria della massa fallimentare impugna graduatoria del fallimento: ricorso inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali e insufficiente motivazione (art. 250 cpv. 1 LEF)
- Data
- 28.07.2020
- Numero d'incarto
- 5A 298/2020
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 250 LEF Art. 260 LEF Art. 150 CPC
Riassunto
A.________ SA, cessionaria del diritto della massa fallimentare della società in liquidazione C.________ SA, ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva respinto l'appello contro una decisione del Pretore di Mendrisio-Nord. Il Pretore aveva parzialmente accolto la contestazione della graduatoria promossa da B.________ SA, iscrivendo un credito di fr. 34'029.23 nella terza classe. La ricorrente sosteneva che il credito di B.________ SA non fosse stato provato e che la sua contestazione dovesse essere integralmente rigettata. Era in discussione l'ammissibilità del ricorso e la correttezza della graduatoria.
Il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. La ricorrente non aveva sollevato dinanzi alla Corte cantonale la censura relativa all'interpretazione della risposta della massa fallimentare alla petizione di B.________ SA, benché tale questione fosse già stata affrontata dal Pretore; pertanto, la censura è inammissibile per mancato esaurimento materiale delle istanze ricorsuali ai sensi degli artt. 100 cpv. 1 LTF e 46 cpv. 1 lett. a LTF, combinati con l'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. Inoltre, la ricorrente non ha motivato adeguatamente la presunta violazione dell'art. 8 CC, limitandosi a contestare l'interpretazione cantonale senza confrontarsi con l'argomentazione secondo cui la massa fallimentare, eccependo la compensazione senza riserva, aveva riconosciuto implicitamente il credito di fr. 504'147.92 di B.________ SA, rendendo superflua la prova dell'esistenza del credito stesso ai sensi dell'art. 150 cpv. 1 CPC a contrario. Questo riconoscimento implicito, unito all'accertamento del credito della massa fallimentare nei confronti di B.________ SA pari a fr. 470'118.69 anziché fr. 853'249.20, ha legittimato l'iscrizione della differenza di fr. 34'029.23 nella terza classe ai sensi dell'art. 260 LEF. Le spese giudiziarie di fr. 2'500 sono poste a carico della ricorrente, poiché non è stata invitata l'opponente a esprimersi sul ricorso ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LTF. La decisione conferma il rigoroso rispetto del principio di esaurimento delle istanze e l'effetto preclusivo dell'omissione di censure già praticabili in sede cantonale, anche in materia di graduatoria del fallimento regolata dall'art. 250 cpv. 1 LEF.
Regesto
graduatoria del fallimento | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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