Amministratore unico di società in fallimento condannato al risarcimento per mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF (art. 52 LAVS)
- Data
- 22.02.2021
- Numero d'incarto
- 9C 360/2020
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 14 LAVS Art. 34 LAVS Art. 52 LAVS Art. 29 Cost Art. 716a CO Art. 190 LEF Art. 250 LEF
Riassunto
Un amministratore unico ha impugnato dinanzi al Tribunale federale svizzero una decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che lo aveva condannato al risarcimento di fr. 133'834.30 per il mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF da parte della società anonima di cui era amministratore unico. Il ricorrente sosteneva di aver assunto la carica con l'intento di salvare la società, di avervi investito ingenti capitali e di non poter essere ritenuto responsabile per i contributi non versati prima della sua entrata in carica o dopo il fallimento. Contestava altresì l'entità del danno e la violazione del suo diritto di essere sentito per il rifiuto di ottenere l'incarto fallimentare.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando la responsabilità dell'amministratore unico per il mancato versamento dei contributi paritetici. La Corte ha ritenuto che la negligenza grave fosse data dal fatto che, pur essendo consapevole delle gravi difficoltà finanziarie della società già dal dicembre 2015 e avendo ricevuto numerose diffide e precetti dalla Cassa dal 2013, egli non aveva adempiuto al suo dovere di vigilanza sull'adempimento degli obblighi contributivi, come previsto dall'art. 716a cpv. 1 CO. In particolare, il saldo dei contributi per il periodo luglio-dicembre 2015 è stato tacitato solo nel settembre-ottobre 2016 e nessun acconto è stato versato per i contributi del 2016, nonostante la prima domanda di esecuzione dell'ottobre 2015. La Cassa aveva inoltre depositato un'istanza di fallimento senza preventiva esecuzione il 30 giugno 2016, rendendo manifesta la situazione economica critica. Il ricorrente, pur avendo confermato in interrogatorio del 1° dicembre 2016 che i contratti di lavoro non erano ancora stati disdetti, non ha provveduto alla loro risoluzione, rendendolo responsabile anche per i contributi dovuti sul salario fino alla liquidazione. L'importo di fr. 133'834.30, iscritto come credito di seconda classe n. 48 nella graduatoria del fallimento del 16 gennaio 2019, non è stato contestato né con azione di contestazione ai sensi dell'art. 250 LEF. Il rifiuto di ottenere l'incarto fallimentare non ha violato il diritto di essere sentito, poiché la richiesta era generica e la documentazione della Cassa era sufficiente per accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS e determinare gli importi. Le spese giudiziarie di fr. 5000.- sono state poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione chiarisce che la volontà di salvare l'azienda con apporti personali non giustifica il mancato versamento dei contributi sociali, che devono essere considerati priorità assoluta, e che la responsabilità si estende anche al periodo successivo all'apertura del fallimento finché i contratti di lavoro non sono formalmente risolti.
Regesto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro) | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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