Ricorrenti impugnano sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti: ricorso al Tribunale federale inammissibile per mancanza di firma, motivazione insufficiente e domanda di astensione infondata (art. 42 cpv. 1 e 2, art. 106 cpv. 2, art. 34 cpv. 1 e 2 LTF)
- Data
- 11.11.2019
- Numero d'incarto
- 5A 771/2019
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Art. 34 LTF Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 8a LEF
Riassunto
A.________ e B.________, creditori di C.________, hanno impugnato dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino la decisione dell'Ufficio di esecuzione di Lugano di assegnare un termine per comunicare se avessero avviato la procedura di eliminazione dell'opposizione o se il debitore avesse pagato integralmente i crediti. La Camera ha respinto il ricorso. I creditori hanno quindi presentato un ricorso al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della sentenza cantonale, l’assistenza giudiziaria, la comunicazione anticipata della composizione della Corte e l’ammontare delle spese. Hanno inoltre chiesto l’astensione di alcuni giudici federali sulla base di precedenti decisioni sfavorevoli.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorso non era firmato in originale dai ricorrenti, in violazione dell’art. 42 cpv. 1 LTF. Non è stato assegnato un termine per sanare tale vizio perché il ricorso risultava comunque manifestamente inammissibile e non sufficientemente motivato. La domanda di astensione dei giudici federali era formulata in maniera generica e priva di motivi specifici di ricusazione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LTF; la mera partecipazione a decisioni precedenti sfavorevoli non costituisce prevenzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LTF. Il ricorso non censurava la sentenza impugnata, ma discuteva l’operato dell’Ufficio di esecuzione e questioni estranee alla causa, contravvenendo all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 42 cpv. 2 LTF. Inoltre, i ricorrenti non avevano spiegato in modo puntuale e preciso come la sentenza cantonale avesse violato diritti fondamentali o norme cantonali, come richiesto dall’art. 106 cpv. 2 LTF. La motivazione era generica, prolissa e confusa, e non affrontava seriamente l’argomentazione dettagliata contenuta nella sentenza impugnata. Per questi motivi, il ricorso è stato evaso nella procedura semplificata di cui all’art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta perché i ricorrenti non avevano dimostrato la propria indigenza e, soprattutto, perché non sussisteva alcuna possibilità di esito favorevole del ricorso, come previsto dall’art. 64 cpv. 1 e 3 LTF. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono state poste a carico dei ricorrenti ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LTF. La richiesta di conoscere preventivamente l’ammontare delle spese è stata ritenuta pretestuosa, dato che i ricorrenti, per la loro numerosa attività processuale dinanzi al Tribunale federale, ne conoscevano già l’importo presumibile.
Regesto
domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni | Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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